Motivazione apparente della sentenza tributaria d’appello e adesione acritica al primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 21425 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando irrilevante il semplice difetto di sufficienza. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero dell’identità delle questioni prospettate. È pertanto cassabile la decisione con cui la corte territoriale si limiti ad aderire acriticamente alla pronuncia di primo grado, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di rettifica emesso nei confronti di una società, scaturito da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Alla contribuente erano contestate, per l’anno di imposta 1993, plurime violazioni in materia di imposta sul valore aggiunto: omessa annotazione di una fattura relativa a prestazioni intracomunitarie, registrazione di fatture di acquisto con indicazioni incomplete, dichiarazione con dati inesatti ed elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari parimenti inesatto.
La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva solo parzialmente il ricorso dichiarando dovute le sanzioni e compensando le spese. Proposto appello, la Commissione tributaria regionale rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, instaurando il giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, denunciano il vizio di motivazione sotto il profilo della motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, oltre che della radicale inesistenza della stessa. La Corte li ritiene fondati.
Il Collegio ricostruisce la nozione di vizio motivazionale rilevante dopo la riforma del 2012, richiamando Cass. n. 20721/2018: il sindacato di legittimità non si estende alla sufficienza della motivazione, ma colpisce la mancanza assoluta di motivi, la motivazione solo apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e incomprensibile.
Quanto alla motivazione per relationem, la Corte richiama Cass. n. 20883/2019 e Cass. n. 28139 del 2018, ribadendo che essa è ammissibile solo se il giudice del gravame renda conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, così da ricavare dalla lettura di entrambe le sentenze un percorso argomentativo esaustivo e coerente.
Nel caso esaminato, la sentenza d’appello si limita ad aderire acriticamente alla pronuncia di prime cure, senza spiegare le ragioni del rigetto dei motivi di gravame. La Corte ravvisa una motivazione del tutto apparente, lesiva del minimo costituzionale, desumibile dalla stessa formula utilizzata dai giudici territoriali, che si risolve in un mero rinvio alla chiarezza delle ragioni dei primi giudici.
L’accoglimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento dei restanti, con cui si deducevano la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, l’indetraibilità dell’IVA in ipotesi di inversione contabile da errore formale di registrazione e l’erronea applicazione dello ius superveniens in materia sanzionatoria. Il ricorso è quindi accolto nei primi tre motivi, la sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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