Ricorso inammissibile se non confuta la motivazione della sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 32428 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che, censurando la motivazione della sentenza impugnata, si risolva in una mera asserzione priva del necessario confronto con le argomentazioni del giudice del gravame. La specificità del motivo va valutata con riguardo alla correlazione tra le ragioni della decisione censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, poiché l’omesso confronto integra il vizio sanzionato a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sottratti al sindacato di legittimità ove sorretti da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 02/10/2025, con la quale era stata confermata la condanna per il delitto di truffa. Il ricorso articola tre motivi: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’elemento soggettivo del reato; mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; diniego delle attenuanti generiche e determinazione del trattamento sanzionatorio.
La questione approda in legittimità sulla tenuta dei motivi rispetto alla motivazione della sentenza di appello, che il ricorrente assume viziata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per genericità. La Corte osserva che la censura si risolve in un’asserzione priva della necessaria specificità critica rispetto alla motivazione impugnata. La carenza di specificità va apprezzata con riguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, quando questa ometta il confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame. Il principio è ricondotto all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con richiamo ai precedenti Sez. 2 n. 11951 del 2014, Sez. 6 n. 22445 del 2009 e Sez. 5 n. 11933 del 2005.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso ripropone questioni già devolute al giudice di appello e da questi esaminate e disattese con motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici, senza confrontarsi con le ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto indicate nella sentenza impugnata. La censura è quindi meramente reiterativa e priva della specificità cui la stessa norma ricollega la sanzione dell’inammissibilità.
Il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è parimenti inammissibile. Sul primo profilo la Corte rileva che la censura investe un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, non sindacabile in legittimità se sorretto da motivazione congrua. Nel merito la censura è manifestamente infondata: il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenuti decisivi, anche uno soltanto tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovvero la mera assenza di elementi positivamente valutabili, secondo i richiami a Sez. 4 n. 32872 del 2022 e Sez. 2 n. 23903 del 2020. La Corte territoriale ha attribuito rilievo alla personalità dell’imputato, desunta dai precedenti penali specifici e dalla mancata efficacia deterrente delle pregresse condanne.
Quanto alla pena, la graduazione, anche con riguardo agli aumenti e alle diminuzioni derivanti da circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. È pertanto inammissibile la censura volta a sollecitare una nuova valutazione di congruità, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica, secondo il richiamo a Sez. 5 n. 5582 del 2013. Evenienza non ricorrente, avendo la Corte di appello motivato il diniego della riduzione della pena con la personalità dell’imputato e i molteplici precedenti per reati contro il patrimonio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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