Truffa e insolvenza fraudolenta si distinguono per il tipo di frode (Cass. pen. Sez. II n. 1784 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta in ragione delle modalità della frode: nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore; nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente. Integra pertanto il reato di cui all’art. 640 cod. pen. la condotta di chi, in fase di trattativa, ostenti artificiosamente disponibilità economiche inesistenti al fine di indurre la controparte a concludere il contratto e a consegnare il bene. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, non si ha mutamento del fatto quando la trasformazione non sia radicale negli elementi essenziali della fattispecie concreta e l’imputato sia stato posto in condizione di difendersi sull’oggetto dell’imputazione. È valida, infine, la querela ricevuta da un agente di polizia giudiziaria, anziché da un ufficiale, purché presentata da soggetto identificato presso un ufficio sottoposto al comando di un ufficiale che provveda all’inoltro all’autorità competente.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in primo grado dal Tribunale di Bergamo, per il reato di truffa: aveva consegnato alla persona offesa un assegno inesigibile di euro 1600,00 quale corrispettivo per l’acquisto di una bicicletta. La Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza quanto al trattamento sanzionatorio, aveva confermato la responsabilità.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che a suo avviso avrebbe dovuto essere ricondotto all’insolvenza fraudolenta e non alla truffa, non essendovi stati artifici o raggiri nella fase della trattativa. Ha inoltre lamentato la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, per essere stati valorizzati comportamenti successivi alla conclusione del contratto e non indicati nel capo di imputazione.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. Il Collegio ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui la truffa e l’insolvenza fraudolenta si distinguono in base alle modalità della frode: nella prima la frode si realizza mediante la simulazione di circostanze non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore; nella seconda mediante la dissimulazione del reale stato di insolvenza. Sul punto la Corte ha richiamato i precedenti Sez. V n. 44659 del 2021 e Sez. VII n. 16723 del 2015.

Nel caso concreto, la Corte di appello aveva ritenuto, con valutazioni di fatto prive di vizi logici, che il ricorrente avesse artificiosamente ostentato le proprie disponibilità economiche dinanzi alla persona offesa al fine di indurla in errore e farsi consegnare la bicicletta. Tanto era avvenuto presentandosi con abiti eleganti, con un’auto di lusso non di sua proprietà e traendo “disinvoltamente” da un carnet l’assegno rimasto insoluto. Si è trattato, dunque, di una condotta positiva volta a suggestionare la vittima, ampliando l’immagine esterna delle proprie possidenze con modalità furbesche e maliziose: ciò determina la sussistenza del raggiro nella fase della trattativa e giustifica la qualificazione del fatto come truffa ai sensi dell’art. 640 cod. pen.

Quanto alla dedotta violazione del principio di correlazione, la Corte ha osservato che il comportamento successivo del ricorrente — la finta sorpresa al momento del contatto con la vittima, le rassicurazioni e la successiva irreperibilità senza restituzione del bene o rimborso — costituisce ulteriore modalità dello stesso fatto, non modificato nel suo contenuto essenziale, che risiede nella condotta descritta nel capo di imputazione. Il capo di imputazione, con indicazioni dettagliate dell’assegno, della sua consegna, del bene acquistato, delle generalità della persona offesa e del luogo e tempo del commesso reato, risulta anzi meglio chiarito e confermato, senza alcuna violazione del principio invocato.

La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di correlazione tra imputazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale negli elementi essenziali della fattispecie concreta, tale da configurare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione con reale pregiudizio dei diritti della difesa. La violazione è pertanto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi sull’oggetto dell’imputazione (richiamate Sez. Un. n. 36551 del 2010 e Sez. III n. 24932 del 2023).

Infine, sull’eccezione di irritualità della querela, formulata dal difensore solo all’udienza di discussione, il Collegio ha ribadito la validità della querela ricevuta da un agente, anziché da un ufficiale di polizia giudiziaria ex art. 333, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 337, comma primo, cod. proc. pen., purché la presentazione avvenga da soggetto identificato presso un ufficio sottoposto al comando di un ufficiale che proceda all’inoltro all’autorità competente (Sez. F n. 39592 del 2017). Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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