Detrazione IVA: la prova della frode richiede una valutazione effettiva degli indizi e della diligenza esigibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 12910 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni ed elementi indiziari, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario che l’operazione si inseriva in un meccanismo di evasione. La prova può ritenersi raggiunta quando emergano indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto. Una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto; non rilevano la regolarità della contabilità o l’assenza di benefici dalla rivendita. Il giudice di merito, nel valutare la buona fede del cessionario, deve esaminare la concreta diligenza spiegata, non potendosi limitare a prendere atto delle condotte delle società fornitrici.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno 2010 alla società, contestando l’indebita detrazione dell’IVA e la deduzione di costi non inerenti, sulla base di fatture ritenute soggettivamente inesistenti, emesse da società considerate “cartiere”. L’Ufficio riteneva che la società partecipasse a un meccanismo fraudolento, acquistando merce da ditte terze ma contabilizzando fatture non genuine. Il socio veniva destinatario di un separato avviso di accertamento ai fini IRPEF, quale atto conseguenziale.
I contribuenti impugnavano gli atti, sostenendo la violazione dell’onere della prova e la mancata dimostrazione della loro mala fede. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva i ricorsi; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva gli appelli, ritenendo non provata la consapevolezza del meccanismo fraudolento in capo ai cessionari. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente riunito i due giudizi per connessione oggettiva e soggettiva, entrambi relativi al medesimo periodo d’imposta. Ha poi escluso l’efficacia di giudicato delle sentenze penali di assoluzione, in quanto pronunciate con la formula “il fatto non costituisce reato”, che non rientra tra quelle tassativamente previste dall’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Rammenta il principio consolidato secondo cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova a carico dell’Amministrazione si incentra su due circostanze: che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA. Tale consapevolezza può essere dimostrata anche attraverso presunzioni, purché basate su elementi oggettivi e specifici.
La decisione di merito viene censurata per non aver valutato adeguatamente gli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio, come il difetto di legami formali dei soggetti che agivano per le fornitrici, conoscibile tramite il registro delle imprese, e la loro attività nella amministrazione di diverse società successivamente fornitrici. Si evidenzia che la sentenza si è limitata a recepire le deduzioni difensive, senza verificare se la società avesse adottato un comportamento attivo e diligentemente esigibile: la semplice conoscenza personale degli apparenti esponenti delle società fornitrici non integra, di per sé, una condotta diligenza adeguata.
La Corte ha inoltre accolto il secondo motivo, relativo all’omessa motivazione sulla deduzione di costi per manutenzione su immobile non di proprietà, profilo distinto da quello delle operazioni soggettivamente inesistenti. La sentenza impugnata non aveva speso alcuna parola sul punto, né in fatto né in diritto, rendendo la motivazione apparente. In accoglimento dei ricorsi, la Corte ha cassato entrambe le sentenze con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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