La motivazione dell’avviso IMU per relationem non richiede l’allegazione degli atti richiamati (Cass. civ. Sez. 5 n. 13654 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento è adempiuto qualora il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestare l’an e il quantum dell’imposta. La motivazione per relationem non richiede l’allegazione degli atti richiamati, essendo sufficiente l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, che delimitino l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nella successiva fase contenziosa. L’atto che riporti un prospetto analitico con identificazione catastale, superficie, periodo, valore imponibile, aliquota e imposta liquidata per ciascun immobile è idoneo ad assicurare la completezza motivazionale ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000.
Il Fatto
La società ricorrente, quale concessionaria della riscossione coattiva delle entrate del Comune di Manocalzati, impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2015. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Campania, accogliendo l’appello della contribuente, annullava l’avviso per carenza di motivazione, ritenendo che il generico riferimento a “dati forniti da altri enti” senza allegazione degli atti richiamati radicasse la nullità dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del ricorso della concessionaria, censura la sentenza della Commissione tributaria regionale per violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, richiamando i principi consolidati in materia di motivazione degli avvisi di accertamento IMU.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 5350, 5352 e 5356 del 2025, Cass. n. 29845/2024), l’onere motivazionale è soddisfatto se l’atto consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. Il requisito esige la puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria e l’indicazione dei fatti giustificativi, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sull’effettivo verificarsi dei fatti stessi e sulla loro idoneità a sostenere la pretesa (cfr. Cass. n. 26431/2017).
Nella specie, la Corte rileva che l’avviso impugnato, ritualmente allegato al ricorso, contiene un prospetto analitico con l’indicazione dell’identificazione catastale, della superficie, del periodo, del valore imponibile, dell’aliquota e dell’imposta per ciascun immobile. Tali elementi sono sufficienti ad assicurare la completezza motivazionale, in ossequio ai parametri dello Statuto del contribuente (cfr. Cass. nn. 6259 e 121 del 2025).
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, condannandola alle spese dei tre gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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