Consulenza tecnica contabile e onere di allegazione delle parti (Cass. civ. Sez. III n. 7792 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, non applicandosi alle sue attività le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti. Il limite è che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, salvo che si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come ordinario giudizio di cognizione, l’onere di provare il fatto costitutivo grava su chi fa valere il diritto in via monitoria, il quale assume la veste sostanziale di attore.
Il Fatto
Un Comune propose opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale su istanza di una società, cessionaria del creditore originario, per il pagamento di forniture di energia elettrica e degli interessi moratori. L’opponente dedusse di aver corrisposto quanto dovuto nei termini contrattuali ed eccepì in via riconvenzionale un controcredito. All’esito di una consulenza tecnica contabile, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo.
La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ.. La società creditrice propose allora ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal Comune con controricorso e memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciò la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 191 e ss. cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di primo grado avesse ammesso una consulenza tecnica meramente esplorativa, in carenza di elementi probatori della controparte. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente non ha indicato quali documenti fossero stati prodotti fino al conferimento dell’incarico, quali ulteriori elementi fossero stati acquisiti dal consulente né quali valutazioni del c.t.u. fossero fondate sulla documentazione contestata.
Nel merito, poiché l’accertamento contabile era diretto a ricostruire il rapporto dare-avere e l’eventuale ritardo nei pagamenti, la Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 3086 del 2022, che ha superato l’orientamento di Cass. n. 31886 del 2019. Secondo tale principio, il consulente può acquisire, anche prescindendo dalle allegazioni delle parti, tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, purché non siano diretti a provare i fatti principali oggetto dell’onere probatorio delle parti.
La Corte ha poi escluso la dedotta inversione dell’onere probatorio. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ordinario giudizio di cognizione: spetta a chi fa valere il diritto fornire la prova del fatto costitutivo, assumendo la parte opposta la veste sostanziale di attore e la parte opponente quella di convenuto. La sentenza impugnata aveva correttamente escluso la debenza degli interessi moratori, non essendo stata offerta prova documentale della data di ricezione delle fatture.
Con il secondo motivo la ricorrente dedusse la nullità della sentenza di primo grado per il rigetto delle istanze istruttorie e per omessa motivazione. Anche tale doglianza è stata giudicata inammissibile: il provvedimento sulle richieste istruttorie è censurabile per violazione di norme processuali o per vizio di motivazione, ma solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte ha confermato che il diritto alla prova è strumento del giusto processo ex artt. 24 e 111 Cost., ma la sua violazione rileva solo quando il giudice affermi decadenze o preclusioni insussistenti, non quando valuti discrezionalmente la rilevanza del mezzo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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