Ricorso inammissibile se non autosufficiente e non censura le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 7980 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione le cui censure non siano comprensibili in vista del controllo di legittimità e che ometta di riportare testualmente, anche per estratto, i documenti su cui si fonda la doglianza. Il ricorso che si limiti a prospettare una diversa e più favorevole valutazione dei fatti, svalutando taluni elementi o valorizzandone altri, senza dedurre specifiche violazioni di legge né incongruenze di motivazione, non assolve l’onere di censurare le rationes decidendi della sentenza impugnata. Resta estraneo al giudizio di legittimità il motivo che, in ipotesi di accoglimento, rimetta la decisione nel merito senza attaccare le argomentazioni del giudice di appello.
Il Fatto
Un Comune ha convenuto in giudizio una società consortile e le società partecipanti a un’associazione temporanea di imprese, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per l’inadempimento agli obblighi derivanti da una concessione di gestione dei pubblici servizi idrici, fognari e di depurazione. Le convenute hanno eccepito l’inadempimento del Comune per mancato adeguamento delle tariffe, formulando domanda riconvenzionale per i maggiori corrispettivi dovuti.
Il Tribunale ha accolto la domanda, rilevando che le tariffe erano oggetto di regolamentazione ex lege o di provvedimenti amministrativi e che mancava documentazione probatoria sulle perdite di esercizio. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione, escludendo il diritto all’adeguamento tariffario per difetto di prova sulle perdite. Le soccombenti hanno proposto ricorso principale e incidentale, di contenuto identico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disposto la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ., essendo proposti avverso la medesima sentenza con motivi di identico contenuto. Ha poi esaminato congiuntamente i primi due motivi di entrambi i ricorsi, rilevandone l’inammissibilità sotto plurimi profili.
Anzitutto, le censure sono formulate in modo tale da risultare non comprensibili in vista del controllo di legittimità, in violazione dei requisiti prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. civ. n. 17698/2014). Le doglianze sono inoltre prive del requisito dell’autosufficienza: non sono riportati testualmente, nemmeno per estratto, i documenti che si assume siano stati omessi o valutati erroneamente dal giudice di appello — la convenzione, il verbale della commissione tecnico-amministrativa, i formulari-schede relativi ai volumi d’acqua immessi nella rete, la consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte sottolinea che i ricorrenti non si fanno carico di criticare le rationes decidendi della sentenza. In particolare non risulta censurata l’affermazione secondo cui non è configurabile il diritto all’adeguamento tariffario per la mancanza di prova sulle perdite di esercizio, non essendo stati prodotti bilanci idonei a verificare i volumi di acqua fatturata, né quella relativa alla non idoneità del verbale della commissione, per il suo carattere interlocutorio, a costituire certificazione di uno squilibrio economico non generato da scorretta gestione.
Di fronte a tali argomentazioni, i ricorrenti prospettano soltanto una diversa e più favorevole valutazione dei fatti rispetto a quella del giudice di merito, senza dedurre specifiche violazioni di legge o incongruenze motivazionali tali da rivelare una difformità evidente rispetto al modello normativo. All’infondatezza dei primi due motivi e all’inammissibilità del terzo, qualificato come un “non motivo”, consegue il rigetto dei ricorsi.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune controricorrente; nulla è disposto tra le ricorrenti. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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