Notifica a mezzo posta privata senza licenza individuale: nullità e non inesistenza (Cass. civ. Sez. V n. 7978 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti processuali, la notificazione eseguita a mezzo di operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale prevista dall’art. 1, commi 57 e 58, della legge n. 124/2017, nel periodo successivo all’entrata in vigore di tale legge, è nulla e non inesistente. L’astratta compatibilità dell’attività notificatoria con il complessivo sistema normativo esclude, infatti, che possa configurarsi l’inesistenza dell’atto. La mancanza del titolo abilitativo comporta la nullità della notificazione per violazione di specifici vincoli normativi. A tale operatore, privo del relativo status, non può riconoscersi la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna dell’atto processuale, perché egli non è dotato di poteri certificativi.
Il Fatto
Una società di professionisti propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto parzialmente l’appello dell’agente della riscossione. Quest’ultimo era stato proposto avverso la pronuncia di primo grado, che a sua volta aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro un’intimazione di pagamento notificata a seguito di numerose cartelle sottese, relative a imposte e contributi.
La questione centrale riguarda la notificazione dell’atto di appello, effettuata a mezzo di un operatore di posta privata che, secondo la ricorrente, era privo, alla data dell’assunta notifica, della licenza individuale richiesta per lo svolgimento del servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8416 del 2019, che aveva riconosciuto la legittimità della notificazione a mezzo di operatore di posta privata soltanto per gli atti di natura amministrativa, mantenendo la riserva esclusiva in capo al fornitore del servizio universale per gli atti giudiziari fino alla liberalizzazione operata con la legge n. 124/2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017.
Viene poi richiamato il successivo intervento delle Sezioni Unite n. 299 del 2020, secondo cui, nel quadro novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE, la notificazione di atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo, nel periodo tra l’entrata in vigore della direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017, è nulla e non inesistente. La ragione risiede nella astratta compatibilità dell’attività notificatoria con il sistema normativo complessivo, che impedisce di qualificare l’atto come inesistente.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: il d.lgs. n. 261/1999 aveva affidato il servizio universale a Poste italiane, riservando in esclusiva la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari; solo l’art. 1, comma 57, della legge n. 124/2017 ha abrogato tale riserva, subordinando il rilascio della licenza individuale alla determina dell’Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni. Con la delibera n. 77/2018/CONS è stato approvato il regolamento di rilascio delle licenze, seguito dal D.M. 19 luglio 2018.
Poiché la notifica dell’atto di gravame risulta avvenuta nel regime post legge n. 124/2017 e il mancato rilascio della licenza in capo all’operatore privato emerge come circostanza non contestata, la Corte conclude per la nullità della notificazione. La mancanza del titolo abilitativo, e del correlativo status, non consente di attribuire all’attestazione della data di consegna la forza di atto pubblico, perché l’operatore privo di licenza non è investito di poteri certificativi.
La Corte precisa infine che la possibilità di sanatoria, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione della controparte non ricorre nella specie, non essendosi il contribuente costituito in grado di appello; ciò non esime dalla necessaria verifica della tempestività dell’impugnazione. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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