Motivazione contraddittoria sull’abuso edilizio e ordine di riduzione in pristino (Cass. civ. Sez. II n. 10875 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È denunciabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’anomalia motivazionale che si traduce in affermazioni tra loro inconciliabili. Il vizio ricorre quando il giudice d’appello ordini la riduzione in pristino di un abuso edilizio quantificandola in trenta centimetri, pur avendo accertato, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, un rialzo illegittimo di soli ventidue centimetri. Il contrasto irriducibile tra l’accertamento del fatto e la statuizione conseguente integra la motivazione contraddittoria, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio. Resta invece inammissibile, per difetto di specificità e violazione del principio di autosufficienza, il motivo che censuri l’inammissibilità di un’eccezione senza indicare gli atti in cui sarebbe stata tempestivamente proposta.
Il Fatto
Un venditore convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lucca gli acquirenti di una porzione di terra, lamentando che gli stessi avevano realizzato un box in muratura di altezza superiore a quella pattuita e avevano costituito illegittime servitù sul fondo residuo. Chiese la riduzione in pristino e il risarcimento del danno.
Il Tribunale accolse la domanda principale. La Corte d’appello di Firenze riformò parzialmente la decisione. Quanto al primo profilo, condannò gli acquirenti ad abbassare di trenta centimetri il tetto della costruzione. Quanto alle ulteriori violazioni, ritenne che la servitù per destinazione del padre di famiglia fosse stata dedotta solo in grado d’appello, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. Avverso tale sentenza gli acquirenti, insieme agli eredi di una di essi, proposero ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando la condanna ad abbassare il tetto di trenta centimetri a fronte di un accertamento che quantificava il rialzo in ventidue centimetri. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che il ricorso deve articolarsi in censure riconducibili in modo immediato a uno dei motivi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., senza necessità di formule sacramentali (Sez. U n. 32415 del 08.11.2021). Nel caso concreto i ricorrenti, pur richiamando a sproposito l’art. 112 cod. proc. civ., hanno censurato in sostanza un vizio di motivazione.
Il motivo è accolto. La Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Sez. U n. 8053 del 07.04.2014).
Oggetto del controllo di legittimità è la plausibilità del percorso che lega le premesse alle conseguenze, ossia la riconoscibilità delle argomentazioni come giustificazione del decisum (Sez. U n. 2767 del 30.01.2023; Sez. U n. 22232 del 03.11.2016). Nel caso in esame la sentenza impugnata contiene affermazioni inconciliabili, perché l’ordine di abbassamento di trenta centimetri non si concilia con il previo accertamento di un rialzo di ventidue centimetri, senza alcuna giustificazione.
Il secondo motivo, con cui si censura il rigetto dell’eccezione di servitù per destinazione del padre di famiglia come tardiva, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità. I ricorrenti non hanno dimostrato né trascritto la parte della comparsa di primo grado in cui l’eccezione sarebbe stata proposta. La Corte ribadisce il principio di autosufficienza del ricorso: chi censura la statuizione di inammissibilità di un motivo d’appello deve riportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità, non potendosi limitare a rinviare all’atto di appello (Sez. I n. 24048 del 06.09.2021; Sez. trib. n. 22880 del 29.09.2017). Il terzo motivo, sulle spese, resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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