Inammissibile l’opposizione all’estratto di ruolo fuori dalle tre ipotesi tassative (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22497 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è impugnabile in via autonoma, salvo che il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli uno dei tre pregiudizi tassativamente indicati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021. La norma si applica anche ai debiti previdenziali e ai procedimenti in corso, poiché l’interesse ad agire è condizione dell’azione che va verificata al tempo della decisione. Al di fuori delle ipotesi normativamente previste, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto originario di interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che non censuri il relativo capo di sentenza.
Il Fatto
Una società ha proposto opposizione avverso un estratto di ruolo recante quattro avvisi di addebito, lamentando la mancata notifica degli stessi. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto a tre avvisi per difetto di interesse, essendo stata dimostrata la notifica, e ha accolto le doglianze sul quarto, di cui l’Istituto non aveva provato la notificazione.
La Corte d’appello, in parziale riforma, ha respinto integralmente l’opposizione, considerando dimostrata sin dal primo grado la notifica di tutti gli avvisi. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; l’Istituto ha resistito eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata censura del capo relativo all’interesse ad agire, mentre l’agente della riscossione ha depositato controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La sentenza impugnata afferma espressamente l’insussistenza dell’interesse ad agire in relazione all’opposizione avverso l’estratto di ruolo, sul presupposto della rituale notifica degli avvisi di addebito. Questa parte motivazionale non è stata censurata ed è corretta, con conseguente difetto di interesse della ricorrente a coltivare il giudizio di legittimità.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Sulla questione della possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, di impugnarli immediatamente anche insieme con l’estratto di ruolo, è intervenuto il legislatore con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 aggiungendo il comma 4-bis. In forza di tale disposizione, di regola l’estratto di ruolo non è impugnabile, con l’unica eccezione dei casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, la Corte dà continuità all’orientamento consolidato, richiamando Cass. n. 3511/2024, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso sul presupposto del difetto di interesse ad agire. Il richiamo alle Sezioni Unite n. 26283/2022 consolida tre passaggi: la norma si applica anche ai debiti previdenziali; fuori dalle tre ipotesi menzionate l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza, tenendo conto della sopravvenienza normativa.
La Corte richiama altresì la Corte cost. n. 190/2023, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale anticipata ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento volto a rimediare alla vulnerabilità del sistema della riscossione anche sul profilo delle notificazioni.
Ne deriva che, dovendosi applicare al caso di specie l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse a un’opposizione volta unicamente contro detto estratto. La decisione impugnata è pertanto corretta sul punto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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