Ricorso per cassazione inammissibile se censura la valutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 29255 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità il motivo che investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni del giudice di merito in tale ambito sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92 del 2008. Ai fini della concedente diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. La condanna riguarda il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 — detenzione e cessione di cocaina — e il reato di cui all’art. 337 cod. pen., per essersi opposto ai pubblici ufficiali dandosi alla fuga a bordo di un’autovettura senza fermarsi all’alt.
Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di resistenza; con il secondo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, perché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo, in tale ambito, sono insindacabili in cassazione quando siano supportate da motivazione congrua, esauriente e idonea a esplicitare l’iter logico-giuridico seguito e le ragioni del decisum.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha evidenziato la condotta del ricorrente, che dopo l’intimazione dell’alt si è dato alla fuga in modo precipitoso, compiendo manovre spericolate, anche a zig-zag, ad altissima velocità, così ostacolando l’esercizio di una pubblica funzione. Si tratta di accertamento in fatto sottratto al sindacato di legittimità.
Quanto al secondo motivo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. La Corte richiama la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, come affermato dal precedente Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha valorizzato l’assenza di elementi positivamente valutabili e ha evidenziato le modalità del fatto, sintomatiche di un radicamento nel mercato criminale del traffico di droga, nonché l’atteggiamento oppositivo del ricorrente e i precedenti penali, indici di pervicacia criminale. La motivazione risulta pertanto congrua.
Da ultimo, in ragione dell’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — richiamata la Corte cost. n. 186 del 13.06.2000 — la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.