Flagranza di reato e detenzione continuativa di stupefacenti in abitazione (Cass. pen. Sez. III n. 23914 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, la condotta integra un reato di carattere continuativo e perdurante nel tempo, con la conseguenza che la flagranza di cui all’art. 380, comma 2, lett. h), cod. proc. pen. permane anche quando l’indagato sia momentaneamente assente dall’abitazione al momento dell’accesso degli operanti, purché il complesso delle circostanze accertate dimostri la diretta osservazione del fatto da parte della polizia giudiziaria. Il controllo esercitato dal giudice sulla legittimità dell’arresto non si estende all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve vertere sulla configurabilità in astratto del reato e sulla sua attribuibilità alla persona arrestata. Ai fini dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la qualificazione del fatto non può fondarsi sul solo dato quantitativo desunto dalla ricognizione statistica, essendo necessario l’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma.

Il Fatto

Nel corso di un servizio di contrasto al traffico di stupefacenti, la polizia giudiziaria osservava per alcuni giorni un insolito viavai di persone che entravano e uscivano dal seminterrato di un fabbricato, con lo stupefacente. La perquisizione domiciliare dava esito positivo per la presenza di crack, cocaina, hashish e marijuana, oltre a strumenti di confezionamento. Lo stesso indagato, che si alternava con un complice nella sorveglianza, faceva rientro durante le operazioni ed era tratto in arresto.

Il G.i.p. del Tribunale di Marsala convalidava l’arresto in flagranza e applicava la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente impugnava per Cassazione l’ordinanza, deducendo l’assenza della condizione di flagranza: sosteneva di essere uscito per recarsi in tabaccheria, di non essere a conoscenza di quanto avveniva nell’appartamento e di aver detenuto un quantitativo modico di stupefacente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il G.i.p. aveva ricostruito in fatto che lo spaccio era caduto sotto la diretta osservazione degli operanti e che l’assenza dell’indagato dall’abitazione, al momento dell’accesso, non escludeva la flagranza. Le deduzioni difensive sono state qualificate come generiche e fattuali.

Il passaggio centrale riguarda la natura della condotta. La detenzione contestata consiste in un comportamento di carattere continuativo e perdurante nel tempo, per cui il complesso delle circostanze evidenziate integra la flagranza. Il ricorrente si era allontanato solo temporaneamente, lasciando in casa il complice, ed era tornato a perquisizione ancora in corso, mentre altri acquirenti sopraggiungevano. La Corte richiama sul punto Sez. 4 n. 31251 del 23/06/2023, Sez. 4 n. 34332 del 03/06/2009 e Sez. 6 n. 8015 del 2002.

Quanto ai limiti del controllo giurisdizionale, la Corte ribadisce che la valutazione del giudice sulla legittimità dell’arresto non si estende all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, richiamando Sez. 1 n. 2082 del 2023 e Sez. 3 n. 8422 del 2018.

Infine, sul quantitativo modico e sul tema della qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte osserva che la qualificazione non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze, essendo necessario l’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma, secondo i criteri delle Sezioni Unite Murolo n. 51063 del 2018. Nel caso concreto il G.i.p. ha valorizzato l’impianto di videosorveglianza, la pluralità di sostanze, l’organizzazione dell’attività e la presenza del complice.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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