Concorso del destinatario nelle telefonate del detenuto e aggravante mafiosa (Cass. pen. Sez. V n. 31269 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito utilizzo di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, il reato di cui all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. non è esaurito dal primo impiego del telefono: ogni successiva comunicazione integra una nuova condotta tipica di utilizzo. Ne deriva che il destinatario delle telefonate del detenuto risponde a titolo di concorso, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., quando la sua condotta, per contenuto e modalità, determini o rafforzi il proposito criminoso o agevoli la reiterazione dell’illecito, non quando si limiti alla mera partecipazione alla comunicazione. La circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., di natura soggettiva e sostenuta da dolo intenzionale, può coesistere con finalità affettive o familiari, purché risulti la consapevole direzione della condotta verso l’agevolazione dell’attività del sodalizio.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza genetica con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari a un indagato, ritenendo non configurabile il concorso del padre nel reato proprio del figlio detenuto: la condotta sarebbe rimasta circoscritta alla ricezione delle telefonate, senza rilievo concorsuale. Su ricorso del pubblico ministero, questa Corte aveva annullato con rinvio, imponendo una nuova valutazione della condotta dell’indagato alla luce dei principi sul concorso morale.
In sede di rinvio il Tribunale ha confermato la misura, valorizzando il numero e il contenuto delle comunicazioni tra il detenuto e i familiari e, in particolare, il padre: condotte di interlocuzione continuativa, trasmissione di informazioni di interesse criminale e accordi su ulteriori contatti, ritenuti funzionali all’indebito utilizzo del telefono cellulare. Ha inoltre ravvisato l’aggravante della finalità agevolatrice mafiosa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte muove dalla premessa metodologica secondo cui la deduzione di erronea applicazione della legge penale sostanziale presuppone un fatto incontroverso, mentre il vizio di motivazione è denunciabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In materia di misure cautelari il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del compendio indiziario, restando circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e dell’esistenza di un apparato argomentativo effettivo e logicamente coerente.
Quanto al primo motivo, la tesi difensiva secondo cui il delitto si consumerebbe definitivamente con il primo utilizzo del dispositivo è respinta. La Corte afferma che la natura istantanea del reato non comporta l’esaurimento della fattispecie: ogni successiva comunicazione indebitamente effettuata integra una nuova condotta di utilizzo, rispetto alla quale può collocarsi il contributo del concorrente. Richiama, in proposito, Sez. 6, n. 18797 del 15.04.2026 e i principi di Sez. U, n. 32697 del 26.06.2014, Floris, secondo cui il corpo del reato può connaturarsi di profili di immaterialità. Il contributo dell’extraneus non deve quindi collocarsi nella fase genetica dell’acquisizione del dispositivo, potendo rilevare quando agevoli o rafforzi uno dei successivi utilizzi.
La Corte distingue la connivenza non punibile dal concorso: la prima postula un comportamento meramente passivo, il secondo esige un contributo positivo, morale o materiale, che può consistere nel rafforzamento del proposito criminoso o nell’assicurazione all’autore di un maggiore senso di sicurezza. Richiama Sez. U, n. 45276 del 30.10.2003, Andreotti, e Sez. 3, n. 30035 del 16.03.2021. Nella specie il Tribunale ha fondato la gravità indiziaria su un insieme di condotte funzionali alla reiterazione: disponibilità reiterata a interloquire, trasmissione di notizie richieste, impegno ad acquisirne altre, accordi su successive chiamate, gestione di istruzioni relative all’occultamento di un’arma.
Quanto al secondo motivo, sul fine di agevolazione mafiosa la Corte ribadisce che non basta il vantaggio arrecato al singolo associato, richiedendosi una consapevole direzione della volontà verso l’agevolazione del sodalizio nel suo complesso, con dolo intenzionale. Richiama Sez. U, n. 8545 del 19.12.2019, Chioccini. La finalità agevolatrice non deve essere esclusiva e può coesistere con ragioni affettive o familiari: il rapporto di parentela rileva quale possibile movente concorrente, ma non preclude l’aggravante quando la condotta risulti consapevolmente orientata a preservare gli interessi dell’associazione.
Sul terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, la Corte ritiene la motivazione congrua. Il decorso del tempo non fa venir meno automaticamente il pericolo, dovendo essere apprezzato in rapporto alla natura delle condotte e al contesto, secondo il principio di Sez. U, n. 40538 del 24.09.2009, Lattanzi sull’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. La scarcerazione del figlio è stata valutata e ritenuta recessiva. Il pericolo di reiterazione, congruamente motivato, rende superflua ogni verifica sul distinto pericolo di inquinamento probatorio. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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