Inammissibile il ricorso che mescola censure e chiede rivalutazione del fatto (Cass. civ. Sez. V n. 13362 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario l’oggetto del contenzioso è rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo, sicché è inammissibile la deduzione di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento nella memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, operando la preclusione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. È parimenti inammissibile, per difetto di specificità e per mescolanza di censure non conciliabili, il motivo che prospetti contestualmente omessa pronuncia, omesso esame di elementi istruttori e violazione di legge. Il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti è inammissibile, non potendosi trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. In ipotesi di doppia conforme, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che esse sono tra loro diverse.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno 2015, contestando l’indebita detrazione di costi riferibili a fatture per operazioni inesistenti. Le fatture erano state emesse da una società ritenuta cartiera e contabilizzate dalla contribuente. La società impugnava l’atto impositivo davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado, rigettando l’appello.
La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. Il ricorso veniva avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte respinge le eccezioni di inammissibilità dell’intero ricorso. La lettura dei motivi, pur non agevole, consente di comprendere le questioni: l’inosservanza dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva rileva solo quando si risolva in esposizione oscura o lacunosa dei fatti o pregiudichi l’intelligibilità delle censure, violando i requisiti dei numeri 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Nel giudizio tributario non è consentito dedurre un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento con la memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, perché l’oggetto del contenzioso è delimitato dai motivi del ricorso introduttivo, che costituiscono la causa petendi entro cui si chiede l’annullamento. Difettano inoltre di adeguata specificità le deduzioni sull’inesistenza soggettiva della fatturazione, e il motivo mescola censure non conciliabili, richiedendo alla Corte di enucleare dalla mescolanza le parti concernenti le separate doglianze.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Sotto l’apparente denuncia dell’art. 2697 c.c. la ricorrente mira in realtà a una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. La Commissione regionale non si è limitata a richiamare la pronuncia di primo grado, ma ha esaminato gli indizi gravi e concordanti che hanno condotto a ritenere inesistenti le operazioni, valorizzando il carattere fittizio della società fornitrice, le intercettazioni penali, le fatture successive alla verifica e l’assenza di rilievo delle dichiarazioni sostitutive e della perizia depositata.
Il terzo motivo è inammissibile. In ipotesi di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, dimostrando che sono tra loro diverse. Nel caso, la motivazione ha ritenuto oggettivamente inesistenti i costi, senza violare le norme richiamate.
Il quarto motivo è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. a opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. Nel caso non sussiste alcuna lesione, avendo la Commissione regionale esplicitato le ragioni della conferma. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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