Inammissibile il ricorso: credibilità della persona offesa è questione di fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 22485 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’attendibilità della persona offesa dal reato integra una questione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice di merito sia incorso in manifeste contraddizioni desumibili dalla lettura delle sentenze. Il vizio di motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello emergente dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento. Il sindacato della Corte di cassazione si limita a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi e con l’atteggiamento non collaborativo serbato nel processo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11.09.2025, aveva confermato la decisione. Il giudizio riguardava la ricettazione di una bicicletta: secondo l’accusa il bene rinvenuto nella disponibilità dell’imputato coincideva con quello oggetto di furto, benché il numero di telaio risultasse abraso.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l’altro, il travisamento delle prove, l’inattendibilità della persona offesa, la carenza dell’elemento soggettivo e il vizio di motivazione, oltre al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha depositato memoria difensiva il 29.04.2026, cui ha fatto seguito la nota di conclusione della parte civile del 28.04.2026.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo principale, con cui la difesa sosteneva che il bene rinvenuto non corrispondesse a quello denunciato, data l’impossibilità di risalire al numero di telaio perché abraso. Il motivo è manifestamente infondato: le sentenze di merito, e in particolare quella di primo grado, hanno evidenziato plurimi elementi individualizzanti — tra cui una centralina con proprio numero identificativo indicata dalla persona offesa — dimostrativi dell’identità tra la bicicletta sequestrata e quella oggetto di furto. La questione del telaio, peraltro, risulta superata dal suo inserimento in calce al verbale di sequestro e dal riconoscimento del mezzo da parte della persona offesa al momento della restituzione, sulla base di una descrizione puntuale e dei rilievi fotografici.
Quanto alle censure sull’attendibilità della persona offesa, la Corte richiama il principio secondo cui la credibilità di chi ha subito il reato costituisce questione di fatto, non rivalutabile in legittimità, salvo manifeste contraddizioni che dalla lettura delle sentenze di merito non emergono (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241).
I motivi sull’elemento soggettivo sono dichiarati manifestamente infondati perché di valenza meramente fattuale, stante la genericità delle allegazioni difensive. Non vi è alcuna inversione dell’onere della prova: gli indici di sospetto — prezzo di acquisto molto distante dal valore di mercato del bene, anche usato, e avvenuta riverniciatura — sono stati ritenuti dimostrativi dell’intento di spossessarsi di un bene di provenienza furtiva.
Il vizio di motivazione è escluso ricordando che il sindacato di legittimità ha orizzonte circoscritto e non può verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando si fonda sull’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986); rileva anche la condotta processuale non collaborativa (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; nulla per la parte civile, non avendo questa fornito utile contributo in rito camerale non partecipato.
Nota della Redazione
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