Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso anche nei motivi aggiunti (TAR Toscana n. 1509 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, depositata dal ricorrente e sottoscritta per adesione dalle altre parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, secondo comma, cod. proc. amm., senza necessità di pronuncia sul merito delle domande. L’estinzione opera anche con riguardo ai motivi aggiunti che integrino il medesimo giudizio. L’espressa adesione delle amministrazioni resistenti alla rinuncia, comprendente la regolazione delle spese, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su un alunno minore, impugnavano il P.E.I. per l’inclusione scolastica relativo all’a.s. 2024/2025, adottato dall’istituto comprensivo resistente, unitamente al verbale del G.L.O. e agli atti connessi. Chiedevano inoltre l’accertamento del diritto dell’alunno a una programmazione educativa individualizzata integrata con le proposte dei genitori e coordinata con gli interventi abilitativi extra-scolastici.

Con motivi aggiunti impugnavano il P.E.I. definitivo e il verbale della verifica intermedia. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente depositava atto di rinuncia, sottoscritto per adesione dalle altre parti costituite, anche quanto alla compensazione delle spese di giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in data 5 giugno 2026, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione dalle amministrazioni costituite. La rinuncia è dunque idonea a produrre l’effetto estintivo del giudizio.

Il fondamento normativo è individuato nell’art. 35, secondo comma, cod. proc. amm., che riconnette alla rinuncia al ricorso, accettata dalle altre parti, la declaratoria di estinzione del giudizio senza pronuncia sul merito. La rinuncia, per come formulata, coinvolge l’intero oggetto della controversia, comprendendo anche i motivi aggiunti proposti in corso di causa.

Quanto alle spese, la Corte valorizza l’espressa adesione delle amministrazioni resistenti, che si sono allineate alla richiesta di compensazione. In considerazione di tale adesione, il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

Il Tribunale dichiara pertanto l’estinzione del giudizio, compensa le spese e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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