Inammissibile il ricorso che ripropone doglianze già disattese in appello (Cass. pen. Sez. II n. 32907 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, nella sua articolazione, riproponga doglianze già correttamente disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. La censura che si limiti a offrire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza evidenziare vizi logici o giuridici del provvedimento, integra una non consentita doglianza di natura fattuale ed è, al tempo stesso, generica ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il tema non devoluto con i motivi di appello non può essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. Ne deriva, in caso di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen., in relazione all’occupazione di un bene pubblico. La Corte di appello ha confermato la decisione, respingendo le prospettazioni difensive.
Avverso la sentenza di secondo grado la difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge per non aver riconosciuto la scriminante dello stato di necessità ai sensi dell’art. 54 cod. pen.; in via subordinata, ha invocato la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e, infine, ha contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo, in tutte le sue articolazioni, risultava generico e non consentito. La difesa si era limitata a contestare le valutazioni operate concordemente dai giudici di merito, offrendone una lettura alternativa: si tratta di censura non ammessa, di natura fattuale.
La Corte ha rilevato che le doglianze riproposte erano meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici. La Corte di appello aveva valorizzato il complesso degli elementi probatori acquisiti, con inequivoca affermazione di responsabilità. Sul punto il ricorso non si confrontava con le argomentazioni logiche e argomentate della sentenza impugnata.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha confermato le ragioni del giudice di appello: la condotta offendeva non solo l’assegnatario legittimo del bene, ma anche l’ente proprietario, con conseguente speciale gravità e inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.
Infine, la Corte ha rilevato che il tema relativo all’applicazione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non era stato oggetto di motivo di appello, come emergeva dal riepilogo dei motivi riportato in sentenza e non contestato. Ne conseguiva l’interruzione della catena devolutiva sul punto, con richiamo ai precedenti delle sezioni quarte, quinte e seconde della Corte.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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