Ricorso in Cassazione: motivi apparenti e diniego di pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. VII n. 32475 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga le medesime argomentazioni già dedotte con l’atto di appello, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. In tema di concorso di persone nella contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen., la comune consapevolezza e la concorde volontà di possesso degli arnesi atti allo scasso possono essere desunte dal loro rinvenimento nell’immediata disponibilità e custodia congiunta degli occupanti del veicolo, unitamente alla condizione di pluripregiudicati e all’assenza di plausibile giustificazione. Il diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex artt. 53 e 58 della legge n. 689/1981 rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile solo se la motivazione sia illogica o contraddittoria.
Il Fatto
Due soggetti, occupanti di un medesimo veicolo, venivano tratti a giudizio e condannati per la contravvenzione di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, di cui all’art. 707 cod. pen.. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 28/10/2025, confermava la condanna e negava la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Avverso tale decisione i due condannati proponevano ricorso congiunto per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso di persone, alla mancata verifica dell’idoneità degli strumenti sequestrati e della loro destinazione lecita, e al diniego della pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dalla constatazione che i ricorsi ripropongono, in unico atto, le stesse argomentazioni già svolte in appello. Il primo e il secondo motivo, articolati ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vengono giudicati non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Quanto al concorso di persone, la Corte territoriale ha congruamente escluso il dedotto vizio di motivazione. Decisivo il rilievo che gli arnesi atti allo scasso erano custoditi in una borsa sul sedile posteriore, dunque nella immediata disponibilità e nella custodia congiunta di entrambi gli occupanti, insieme alla comune condizione di pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e all’assenza di plausibile giustificazione del possesso. Da tali elementi, secondo la Corte, discende un accertamento logico, non congetturale, della comune consapevolezza e della concorde volontà di possedere gli strumenti.
Anche la destinazione asseritamente domestica o lavorativa degli arnesi è stata esclusa con motivazione immune da vizi, avuto riguardo all’ora notturna e alla notevole distanza dal luogo di residenza. La censura si risolve, pertanto, nella mera riproposizione di doglianze già disattese, sollecitando una valutazione alternativa del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Sul diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, i giudici di merito hanno richiamato i precedenti penali specifici dei ricorrenti per reati contro il patrimonio e il conseguente pericolo di inadempimento delle prescrizioni. La Corte ribadisce, sul punto, che il giudice non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. Tale valutazione rientra nel potere discrezionale del merito e non è sindacabile in legittimità quando l’apparato argomentativo risulti logico e non contraddittorio.
I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 707 c.p. – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso