Inammissibile il ricorso che ripropone doglianze già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 25226 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni dirette a confutarle. La mera proposta di una lettura alternativa del merito non è consentita in sede di legittimità. Il vizio di motivazione è deducibile solo in presenza di un confronto critico con le ragioni della sentenza impugnata, non di una generica riproposizione delle censure. Quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla particolare tenuità dell’offesa va condotto con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna dell’imputato. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Il primo deduceva il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di motivazione, per la mancata declaratoria di assenza dell’imputato e la mancata dichiarazione di dibattimento. Il secondo riproponeva gli stessi vizi in ordine alla revoca della teste a discarico e al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. Il terzo censurava la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per erronea valutazione della non abitualità della condotta e della tenuità dell’offesa, nonché in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi di ricorso erano non consentiti, in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni precisamente dirette a confutarle. Tale rilievo si fonda su un orientamento consolidato, richiamato dai precedenti Sez. 2 n. 27816 del 22.03.2019 e Sez. 3 n. 44882 del 18.07.2014.
La Corte ha osservato che il ricorso si risolveva in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità, come affermato da Sez. 3 n. 18521 dell’11.01.2018. Le censure risultavano, inoltre, caratterizzate da evidente genericità nella loro formulazione, in assenza di un confronto con la motivazione impugnata, che illustrava compiutamente le ragioni della decisione con argomentazioni esenti da vizi logici.
La Corte ha poi evidenziato che il giudice d’appello aveva correttamente risposto a tutte le doglianze. In particolare, con riguardo alla prima censura, aveva rilevato la correttezza delle plurime notificazioni effettuate, motivando implicitamente in ordine all’infondatezza della doglianza. In merito alla revoca dell’ammissione della teste a discarico, aveva argomentato in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità. Quanto agli elementi costitutivi del reato di danneggiamento e all’esclusione della particolare tenuità, aveva valorizzato la portata offensiva del fatto.
Con specifico riferimento al diniego di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente rilevato l’inammissibilità dei correlati motivi, in quanto privi di confronto con le argomentate motivazioni del primo giudice. Ha richiamato sul punto il principio secondo cui il giudizio sulla tenuità dell’offesa va effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come affermato da Sez. 7 n. 10481 del 19.01.2022.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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