Sequestro: competente il Tribunale che convalidò, non il giudice di cognizione (Cass. pen. Sez. 1 n. 9254 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., sulla richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro decide il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Detta competenza è di natura funzionale e prevale su quella del giudice della cognizione, sicché è insanabilmente nulla l’ordinanza del tribunale territorialmente diverso che, declinata la competenza del tribunale del capoluogo, si pronunci comunque nel merito della richiesta. Il tribunale funzionalmente incompetente non può supplire, con motivazione propria, alle carenze argomentative del decreto di convalida, né elidere il vizio di incompetenza con valutazioni attinenti al merito del provvedimento coercitivo. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale del capoluogo della provincia ove ha sede l’ufficio che ha emesso la convalida.
Il Fatto
A seguito dello sbarco di migranti in località Piscina di Venere, nel comune di Baunei, la Squadra Mobile di Nuoro procedeva al sequestro probatorio di un’imbarcazione a vela condotta dagli indagati e di alcuni beni rinvenuti a bordo (biancheria, computer, schede sim, telefoni cellulari, carte di credito e denaro contante), in relazione al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, ricevuti gli atti per competenza, convalidava il sequestro, qualificando i beni come corpo del reato.
Gli indagati proponevano richiesta di riesame dinanzi al Tribunale di Nuoro, che declinava la propria competenza ritenendola appartenere al Tribunale di Lanusei, nel cui territorio i migranti erano sbarcati e presso il quale la Procura aveva già iscritto il procedimento. Il Tribunale di Lanusei respingeva la richiesta di riesame, rigettando anche l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa. Avverso tale ordinanza ricorrevano per cassazione gli indagati, deducendo la violazione dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. per la ritenuta competenza del Tribunale di Lanusei, anziché di quello di Nuoro, quale capoluogo di provincia ove ha sede l’ufficio che aveva disposto la convalida.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente rispetto alle ulteriori censure. Il Collegio ha richiamato il tenore letterale dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., il quale prevede espressamente che sulla richiesta di riesame decide il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, la convalida del sequestro era stata disposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro: conseguentemente, la competenza a decidere sulla richiesta di riesame spettava proprio al Tribunale di Nuoro, dinanzi al quale gli indagati si erano già rivolti per chiedere la revoca del provvedimento. La Corte ha quindi ritenuto che la tesi del Tribunale di Lanusei, secondo cui la competenza per il riesame non potrebbe essere diversa da quella del giudice della cognizione, si ponesse in evidente e insanabile contrasto con la chiara disposizione normativa.
La natura funzionale della competenza attribuita dall’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. esclude la possibilità per il tribunale territorialmente incompetente di sostituirsi a quello competente. Il giudice che abbia declinato la propria competenza non può trattare il merito della richiesta, e l’ordinanza pronunciata dal tribunale diverso da quello del capoluogo della provincia di cui all’art. 324 cod. proc. pen. è affetta da nullità insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
L’accoglimento del primo motivo ha reso superfluo l’esame delle altre doglianze relative alla motivazione del provvedimento di sequestro e della convalida, nonché all’eccesso di motivazione del Tribunale di Lanusei nell’individuare le esigenze probatorie non indicate dal Pubblico ministero. La Corte ha conseguentemente annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Nuoro, funzionalmente competente a decidere sulla richiesta di riesame.
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Nota della Redazione
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