Ne bis in idem nel reato permanente nonostante difformità temporale (Cass. pen. Sez. 1 n. 10099 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ne bis in idem, il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare l’identità del fatto storico attraverso un’analisi comparativa in concreto delle condotte. Nei reati permanenti, tale analisi deve investire il nucleo essenziale del fatto nella sua dimensione naturalistica, avuto riguardo al programma criminoso, alle modalità operative e ai ruoli rivestiti dai partecipi. La parziale difformità del profilo temporale delle contestazioni non è di per sé ostativa all’operatività del ne bis in idem quando risulti l’identità della consorteria sotto il profilo strutturale e funzionale. In presenza di margini di incertezza, la soluzione non può che essere quella più favorevole all’imputato. In caso di bis in idem anche solo parziale, va disposta l’esecuzione della sentenza relativa al segmento di condotta più ampio, con revoca dell’altra, ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del ne bis in idem in relazione a due sentenze irrevocabili: la prima, di applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 648-ter cod. pen.; la seconda, di condanna per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen.

A fondamento del rigetto, il giudice dell’esecuzione aveva valorizzato la parziale diversità della compagine soggettiva dei due sodalizi e la ritenuta mancata coincidenza temporale delle condotte, osservando che l’eventuale traslazione del precedente contesto associativo in quello successivo non sarebbe idonea a fondare il riconoscimento della garanzia, trattandosi di mera prosecuzione di una identica attività criminosa. Avverso tale ordinanza, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’ordinanza impugnata si era discostata dai parametri richiesti in materia. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso la preclusione del giudicato senza procedere a una effettiva e completa verifica dell’identità del fatto, limitandosi a valorizzare in modo frammentario la parziale diversità della compagine soggettiva e la ritenuta non coincidenza temporale delle contestazioni, senza svolgere la necessaria comparazione in concreto delle condotte.

La Suprema Corte ha evidenziato che entrambe le sentenze irrevocabili concernono il delitto di associazione per delinquere contestato in relazione a programmi criminosi omogenei, incentrati sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti e su condotte di riciclaggio e autoriciclaggio, con l’impiego di società cartiere in parte coincidenti e con modalità operative sostanzialmente sovrapponibili. Tali elementi, specificamente dedotti nell’incidente di esecuzione, non erano stati oggetto di una reale confutazione, avendo il giudice valorizzato in modo esclusivo una differenza soggettiva quantitativamente limitata, senza accertare se essa fosse effettivamente idonea a fondare una autonoma affectio societatis.

Del pari carente è risultata la motivazione in relazione al profilo temporale. L’ordinanza impugnata non si confrontava con il tema della possibile continenza tra i fatti giudicati, omettendo di verificare se una delle decisioni ricomprendesse l’altra. La Corte ha censurato l’impostazione che desumeva dalla contestazione “aperta” del reato associativo la protrazione automatica della permanenza sino alla sentenza di primo grado. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la regola dell’art. 158 cod. pen. ha natura meramente processuale e non equivale a una presunzione di protrazione della condotta criminosa, gravando sull’accusa l’onere di fornire la prova del protrarsi dell’attività associativa.

La Corte ha infine ricordato che, in materia di reati associativi, la natura permanente dell’illecito impone di ritenere che la parziale difformità del profilo temporale delle contestazioni non sia di per sé ostativa all’operatività del ne bis in idem, quando risulti l’identità della consorteria sotto il profilo strutturale e funzionale. In presenza di margini di incertezza, la soluzione non può che essere quella più favorevole all’imputato, non potendo la preclusione del giudicato essere esclusa sulla base della mera ipotesi di una non identità del fatto, occorrendo invece che tale non identità risulti in termini di ragionevole certezza. Le omissioni motivazionali rilevate hanno imposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, affinché il giudice dell’esecuzione, in diversa composizione, proceda a un nuovo esame.

Nota della Redazione

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