Inammissibile il ricorso che non si confronta con la doppia conforme (Cass. pen. Sez. II n. 39425 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che non si confronti con la doppia motivazione conforme di merito e si limiti a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio, senza censurare le ragioni poste a fondamento delle decisioni. Le questioni non specificamente devolute al giudice di appello non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità. Il difetto di condizione di procedibilità è escluso quando la querela risulti presentata e acquisita agli atti, non dovendo essere riproposta o ratificata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita di mobilia ricevuta per il restauro e non restituita al proprietario. Il giudice di primo grado, esclusa l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e applicato l’aumento per la recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 450 di multa, con revoca del beneficio della sospensione condizionale concessa con precedenti sentenze.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 15/09/2025, aveva confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi: dalla mancanza di legittimo possesso e di ingiusto profitto, al difetto di querela, alla prescrizione, fino alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato l’inammissibilità del ricorso in tutti i suoi motivi. Il primo è aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze d’appello: non si confronta con la ricostruzione dei fatti operata nei due gradi di merito e con l’elenco dei beni consegnati, documentato da scrittura privata riconosciuta e confermata dalla testimonianza. Il ricorrente assume il disinteresse del proprietario, ma l’istruttoria dimostra il contrario, con richieste di informazioni, esposto, raccomandate, diffide e contatti protratti sino al 2016.
I motivi secondo e terzo, trattati congiuntamente, sono in parte manifestamente infondati e in parte aspecifici. Quanto all’aggravante dell’art. 61, n. 11, cod. pen., la censura non è consentita perché non specificamente devoluta con l’atto di appello. Quanto alla condizione di procedibilità, il primo giudice ha dato atto dell’esistenza della querela, acquisita al fascicolo per l’intervenuto decesso della persona offesa e comunque depositata in atti; essendo già presentata, non doveva essere riproposta o ratificata dopo il d.lgs. n. 150/2022.
Il quarto motivo è non consentito, in quanto reitera questioni di fatto sulla interversione del possesso, già oggetto di doppia conforme motivazione. Poiché la consumazione del reato è stata collocata non prima del 20 dicembre 2015 e comunque dopo la convocazione da parte delle forze dell’ordine, correttamente non è stata rilevata la prescrizione, tenuto conto della recidiva.
Il quinto motivo è parimenti non consentito, perché deduce per la prima volta in cassazione una questione sulla recidiva non devoluta al giudice d’appello, ed è comunque aspecifico, poiché il primo giudice ha operato l’aumento in misura di metà della pena base. L’ultimo motivo, relativo all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché non previamente devoluto al giudice di merito: la questione, già deducibile davanti al giudice d’appello, non può essere proposta per la prima volta in cassazione, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né grava sul giudice di merito, in difetto di specifica richiesta, l’obbligo di pronunciare d’ufficio sulla causa di esclusione della punibilità. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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