Inammissibili i motivi di ricorso non devoluti al giudice di appello (Cass. pen. Sez. IV n. 39437 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che prospettano censure non proposte con l’atto di appello sono inammissibili, perché la questione non è stata devoluta al giudice di merito e risulta preclusa in sede di legittimità. Il principio della catena devolutiva vieta di introdurre per la prima volta dinanzi alla Suprema Corte uno dei possibili vizi della motivazione, con riferimento a un capo e a un punto della decisione già oggetto di appello, quando nel gravame non erano stati richiamati gli elementi fattuali poi dedotti a fondamento del ricorso. Ammettere una doglianza inedita comporterebbe, da un lato, che il giudice di legittimità operi valutazioni di merito a esso non spettanti e, dall’altro, un inevitabile difetto di motivazione della sentenza di appello su un punto mai sottoposto alla Corte territoriale.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con la decisione impugnata, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti dell’imputato per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psico-fisica correlata all’uso di cocaina, entrambi aggravati dalla causazione di un incidente stradale. Il Tribunale, ritenuta la continuazione, aveva condannato l’imputato alla pena di otto mesi di arresto ed euro 2.000 di ammenda, disponendo la revoca della patente e la confisca dell’autoveicolo.
La Corte territoriale ha respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e ha escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando la gravità del danno e l’elevato tasso alcolemico. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato l’insufficienza e l’illogicità della motivazione sull’identificazione dell’imputato come conducente del veicolo, sostenendo che l’unico elemento utilizzabile fosse la sua confessione giudiziale, da vagliare per escludere intendimenti autocalunniatori. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché non proposta in appello.
Richiamando le Sezioni Unite Tuzzolino n. 1 del 19/01/2000 e Michaeler n. 10251 del 17/10/2006, la Corte ha ricordato che i punti della decisione non acquistano autonomamente autorità di giudicato, potendo essere oggetto solo della preclusione correlata all’effetto devolutivo delle impugnazioni. Nel caso concreto, la tesi che l’imputato non fosse alla guida non era stata sottoposta alla Corte territoriale: l’atto di appello riferiva il motivo alla condizione di contestata alterazione al momento del sinistro, non al fatto, indiscusso, che il veicolo fosse condotto dall’imputato.
Quanto al secondo motivo, con cui si contestava la sussistenza del reato di cui all’art. 187 Cod. Strada per insufficienza della prova dello stato di alterazione psico-fisica correlato all’assunzione di cocaina, la Corte ha rilevato che la ricostruzione difensiva non era stata prospettata in appello. Il ricorrente si era limitato a dedurre l’ipotetica assunzione di cocaina nel tragitto verso la struttura ospedaliera, senza formulare alcuna eccezione sul significato dei sintomi riscontrati dagli operanti. La questione sulla riconducibilità dei sintomi all’ebbrezza alcolica piuttosto che all’uso di stupefacenti costituisce pertanto una censura inedita, preclusa in sede di legittimità per difetto di devoluzione.
La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui non è consentita la proponibilità per la prima volta in cassazione di uno dei possibili vizi della motivazione riferiti a elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello (Sez. 2 n. 19411 del 12/03/2019, Sez. 2 n. 32780 del 13/07/2021). Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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