Correzione d’ufficio dell’errore materiale sulle spese liquidate a una sola parte vittoriosa (Cass. civ. Sez. III n. 2748 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale è ammessa quando il provvedimento impugnato condanni la parte soccombente a rifondere le spese processuali a un solo controricorrente, benché nel giudizio le parti vittoriose e costituite fossero due. L’errore consiste nell’omessa considerazione del numero effettivo delle parti vittoriose e incide sulla liquidazione, che va riferita a ciascuna di esse. Il procedimento di correzione d’ufficio, attivato su richiesta del consigliere coordinatore, ha natura amministrativa e non giurisdizionale, con conseguente esclusione di ogni pronuncia sulle spese. La correzione è disposta con annotazione sull’originale del provvedimento corretto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza che l’aveva condannata a rifondere le spese processuali “alla controricorrente”. Nel giudizio erano presenti quattro parti: la ricorrente, due controricorrenti costituite e una quarta parte rimasta intimata.
La banca, già parte controricorrente, aveva chiesto la correzione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., deducendo che la condanna era stata riferita a una sola controricorrente invece che a entrambe. Quel ricorso fu dichiarato inammissibile per difetto di notifica alle controparti. Il consigliere coordinatore della Sezione ha poi richiesto d’ufficio la correzione, con nuova iscrizione a ruolo del relativo procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio chiarisce anzitutto l’oggetto della decisione. Non si pronuncia sul ricorso per correzione proposto dalla banca, già dichiarato inammissibile, ma sulla richiesta d’ufficio formulata dal consigliere coordinatore.
Nel giudizio concluso dall’ordinanza oggetto di correzione le parti vittoriose e costituite erano due, non una. L’ordinanza aveva invece condannato la ricorrente a rifondere le spese “alla controricorrente”, al singolare. L’errore materiale è pertanto evidente e consiste nell’avere trascurato il numero effettivo delle parti vittoriose.
La Corte accoglie la richiesta e dispone la correzione in due punti del provvedimento. Nel primo, l’espressione al singolare è sostituita con il riferimento alle due controricorrenti. Nel secondo, la condanna alle spese viene riferita a entrambe le controricorrenti e liquidata in misura distinta per ciascuna, oltre agli esborsi, alla percentuale per spese generali e agli accessori di legge.
Sul governo delle spese del procedimento di correzione il Collegio richiama un orientamento consolidato, espresso dalle Sezioni Unite n. 9438 del 2002 e da successivi arresti di legittimità. Il procedimento ha natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché non è luogo a provvedere sulle spese. La correzione va annotata dalla Cancelleria sull’originale del provvedimento corretto.
Nota della Redazione
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