Recidiva reiterata e obbligo di motivazione in sede di rinvio (Cass. pen. Sez. V n. 1686 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento. In tema di recidiva reiterata, la motivazione che si limiti al dato del casellario giudiziale è insufficiente, se non verifica se il nuovo reato sia manifestazione di una accresciuta capacità a delinquere. Il giudizio va condotto alla luce della natura e del tempo di commissione dei precedenti penali e dei parametri dell’art. 133 cod. pen. È legittima, pertanto, la sentenza che valorizzi la sistematicità della condotta di inosservanza dei precetti e la condotta successiva al reato, apprezzando la insensibilità del condannato alle sanzioni.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto da Cass. Sez. I n. 40820 del 2022, confermava la condanna inflitta in primo grado per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con applicazione della recidiva reiterata.
Il condannato ricorreva per cassazione lamentando la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Sosteneva che il giudice del rinvio avesse rigettato il motivo di appello sulla recidiva facendo esclusivo riferimento alle risultanze del casellario, senza valutare se il nuovo reato fosse espressione di accresciuta capacità a delinquere, come imposto dal principio di diritto della sentenza di annullamento.
La Motivazione della Corte
La quinta sezione penale ha dichiarato il ricorso infondato. Il nodo della decisione riguarda il perimetro del vincolo di rinvio e il modo in cui il giudice di merito deve giustificare l’aumento di pena conseguente alla recidiva.
La Corte ha ricostruito il ragionamento della sentenza impugnata, rilevando come essa non si sia affatto arrestata al solo dato formale dei precedenti. Il giudice del rinvio ha valorizzato i criteri dell’art. 133 cod. pen., richiamando in particolare la condotta successiva al reato. La violazione contestata si inserisce in una serie di inosservanze degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria, dalla quale emerge la sistematicità della condotta.
Proprio tale sistematicità dimostra l’insensibilità del condannato alle sanzioni già irrogate, giustificando una accresciuta risposta repressiva. Il giudice di merito ha inoltre apprezzato la gravità del nuovo reato, precisando che la sua modestia non basta, per le ragioni indicate, a escludere che esso sia manifestazione di maggiore pericolosità.
Su queste basi la Corte ha ritenuto pienamente rispettato il principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di annullamento. La motivazione, ancorata alla condotta e ai parametri legali, soddisfa il vincolo di cui all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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