Ricorso inammissibile se non trascrive gli atti su cui fonda la censura (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 899 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la parte censuri promiscuamente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione di legge e il vizio di motivazione senza trascrivere, nelle parti di interesse, gli atti processuali su cui la doglianza si fonda. La questione già decisa dal giudice di primo grado e non riproposta con l’appello principale è coperta dal giudicato e non può essere riesaminata in sede di legittimità. La nullità processuale è sanata se non viene fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi, né è sufficiente allegare un termine diverso da quello previsto se non si dimostra il pregiudizio concretamente derivatone.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dalla corte territoriale la condanna dell’Istituto previdenziale alla restituzione di contributi versati e risultati non dovuti, in applicazione della Corte costituzionale n. 261 del 1991, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 18 del decreto legge n. 918 del 1968 nella parte in cui escludeva dagli sgravi le imprese del Mezzogiorno per il personale non assoggettato a contribuzione contro la disoccupazione involontaria. Il rimborso era però stato ridotto, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, in ragione del mancato assoggettamento a contribuzione dell’indennità di trasporto corrisposta ai dipendenti. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, resistito dall’Istituto con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6, comma 8-ter, legge n. 236 del 1993 e di altre disposizioni, nonché il vizio di motivazione, lamentando il rilievo attribuito al mancato assoggettamento dell’indennità di trasporto ai fini dell’esclusione della restituzione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per ragioni plurime.
Anzitutto la censura era prospettata in modo promiscuo, senza distinguere i profili di violazione di legge da quelli di motivazione, e la parte non aveva trascritto nelle parti di interesse la consulenza tecnica espletata, la domanda di condono presentata e il verbale ispettivo che aveva accertato l’omissione contributiva preclusiva degli sgravi. La mancata riproduzione degli atti impedisce alla Corte di verificarne il contenuto e la decisività.
Inoltre, la questione relativa all’omesso assoggettamento a contribuzione era ormai coperta dal giudicato: il giudice di primo grado si era espressamente pronunciato sul punto e la società non l’aveva impugnata con l’appello principale, essendosi l’appello incidentale limitato al profilo della prescrizione.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La parte deduceva la violazione dell’art. 441 cod. proc. civ. per avere la corte ristretto a venti giorni, invece dei dieci previsti, il termine per le controdeduzioni alla consulenza. La Corte, richiamando Cassazione n. 22708 del 2010, ha rilevato che la nullità è sanata se non viene fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi: la parte non aveva dedotto né dimostrato di aver contestato tempestivamente l’asserita nullità, non aveva trascritto o depositato documenti probatori e non aveva allegato alcun pregiudizio derivante dal diverso termine, né l’impossibilità di prendere cognizione della consulenza e contestarne le risultanze.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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