Inammissibile il ricorso contro il diniego su istanza di accesso meramente ripetitiva (TAR Abruzzo n. 524 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione di un nuovo diniego di accesso è ammissibile solo se l’istanza riproposta contenga circostanze di fatto nuove, sopravvenute o non rappresentate nell’istanza originaria, oppure una diversa prospettazione della posizione legittimante all’accesso. La mera reiterazione di un’istanza già definita con provvedimento non impugnato non apre un nuovo giudizio. È inammissibile il ricorso avverso il diniego formatosi su un’istanza di contenuto sostanzialmente identico alla precedente. La circostanza che l’interesse conoscitivo sia strumentale a un diverso procedimento — giustiziale o risarcitorio — non integra, di per sé, una nuova posizione legittimante. Il ricorrente che riproponga l’istanza senza che ne sussistano le condizioni va dichiarato soccombente, con condanna alle spese.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di accesso documentale per ottenere copia della documentazione relativa all’installazione della segnaletica stradale e al rilievo di un’infrazione contestatale dalla Polizia Locale. Sull’istanza si era formato un diniego tacito, impugnato senza successo: il ricorso era stato respinto con sentenza del Tribunale, appellata dinanzi al Consiglio di Stato.

Con una seconda istanza, di contenuto corrispondente, la ricorrente ha reiterato la richiesta, dichiarando di voler proporre azione risarcitoria nei confronti del Comune. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale ha trasmesso parte dei documenti e alcune informazioni. La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-diniego sulla seconda istanza, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna del Comune all’esibizione integrale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendola fondata in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali. Il thema decidendum è stato così circoscritto alla verifica della natura della seconda istanza rispetto alla prima.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’impugnazione di un nuovo diniego di accesso è ammissibile solo quando la riproposizione dell’istanza rechi elementi di novità, consistenti in circostanze di fatto sopravvenute o non rappresentate in origine, ovvero in una diversa prospettazione della posizione legittimante. A sostegno ha citato il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 aprile 2006, n. 6 e 20 aprile 2006, n. 7.

Applicando tale criterio, il Collegio ha qualificato l’istanza del luglio 2025 come meramente ripetitiva di quella precedente, per la sostanziale identità dei documenti richiesti. Non è stata riconosciuta alcuna diversa prospettazione della posizione legittimante: questa, indipendentemente dalla concreta necessità di tutelare la propria posizione in un processo o in un procedimento giustiziale pendente o da instaurare, afferisce pur sempre all’esigenza di acquisire la documentazione per contestare l’accertamento dell’infrazione.

È stato pertanto ritenuto irrilevante che la soddisfazione dell’interesse conoscitivo fosse strumentale alla coltivazione del ricorso amministrativo al Prefetto o alla proposizione di un’azione risarcitoria. La sola diversità dello scopo finale non vale a mutare la posizione sostanziale dedotta. Il ricorso avverso il nuovo diniego è stato quindi dichiarato inammissibile.

Il Tribunale ha inoltre osservato che la soccombenza della ricorrente sulla medesima documentazione era già stata accertata con la precedente sentenza. La riproposizione di un’istanza di identico contenuto, in assenza delle condizioni che ne consentono la reiterazione, determina la soccombenza anche nel giudizio successivo. Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, sono state poste a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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