Imposta di soggiorno dovuta dalla casa per ferie di ente religioso (TAR Lazio n. 346 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 ha come presupposto il mero alloggio nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, non già lo scopo turistico del soggiorno. I soggetti passivi sono tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, non soltanto i viaggiatori per diporto. La casa per ferie gestita da un ente religioso senza fine di lucro integra gli estremi della struttura ricettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 11, della legge n. 217/1983, e l’attività di ricezione costituisce attività d’impresa ex art. 2082 cod. civ. L’assenza di scopo di lucro soggettivo non esonera dall’imposizione: le attività diverse da quelle di religione o di culto sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità dell’ente, alle leggi dello Stato e al relativo regime tributario.
Il Fatto
Un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che gestisce nel territorio comunale una casa di accoglienza e spiritualità configurata come casa per ferie, riceve due avvisi di accertamento per omesso versamento dell’imposta di soggiorno, relativi agli anni 2020 e 2021, notificati nel dicembre 2023 e impugnati davanti alla giustizia tributaria. L’ente propone ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento del Regolamento comunale istitutivo dell’imposta e degli atti connessi.
Nella fase cautelare la domanda incidentale è respinta in primo grado e l’appello è rigettato dal Consiglio di Stato. Il Comune si costituisce eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività, stante l’immediata lesività delle norme regolamentari, e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur rilevando la dubbia ammissibilità del gravame, esamina le censure nel merito e le respinge. Le norme regolamentari erano immediatamente lesive degli interessi dell’ente, il quale avrebbe dovuto impugnarle tempestivamente dalla pubblicazione.
Sul primo motivo, il Tribunale osserva che il Comune di Ciampino era legittimato a istituire l’imposta. L’art. 5 bis introdotto dall’art. 29 della legge regionale del Lazio n. 7/2018 qualifica come turistici tutti i comuni della Regione, ai fini dell’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011. Cade quindi la tesi della mancanza dei requisiti soggettivi per l’istituzione del tributo.
Quanto alla dedotta esclusione dei soggiorni non turistici, il Collegio chiarisce che l’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 individua il presupposto nel mero alloggio nelle strutture ricettive. I soggetti passivi non sono soltanto i turisti per diporto. Le esenzioni sono lasciate ad altre fonti e non sono enucleate dalla disposizione statale.
Sul secondo motivo, il Tribunale richiama la definizione di struttura ricettiva contenuta nell’art. 6 della legge n. 217/1983, che include espressamente le case per ferie gestite da enti religiosi operanti senza fine di lucro. La struttura dell’ente rientra pertanto nell’ambito oggettivo dell’imposta, a prescindere dalle ragioni del soggiorno degli ospiti.
Sull’ultimo motivo, il Collegio esclude la violazione degli artt. 15, 16 e 20 della legge n. 222/1985 e dell’art. 7, n. 3, della legge n. 121/1985. Gli enti ecclesiastici che svolgono attività diverse da quelle di religione o di culto sono soggetti alle leggi dello Stato e al relativo regime tributario. L’attività di ricezione, offerta professionale di un servizio a fronte di corrispettivo, è attività d’impresa ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., e tale non muta natura per essere esercitata da un ente religioso.
Infine, il Tribunale esclude che l’ente sia persona giuridica pubblica in utroque ius: trattasi di ente ecclesiastico riconosciuto a fini civili, soggetto alle norme sulle persone giuridiche private. L’assenza di scopo di lucro soggettivo è irrilevante, non essendo requisito della qualificazione imprenditoriale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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