Reddito di cittadinanza, false dichiarazioni anche sulla quantificazione (Cass. pen. Sez. VII n. 38729 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di false dichiarazioni per il reddito di cittadinanza anche la condotta di chi, pur possedendo i requisiti di base per l’accesso alla misura, attesti una situazione abitativa non più corrispondente al vero al fine di ottenere una quantificazione maggiore del beneficio. La fattispecie di cui all’art. 7 del D.L. n. 4/2019 sanziona, infatti, non solo le false dichiarazioni che determinano l’indebito conseguimento del beneficio in sé, ma anche quelle finalizzate a ottenerne una maggiorazione, come il contributo previsto per il pagamento del canone di locazione. Il dolo può essere desunto dalla piena consapevolezza della non veridicità della dichiarazione e dall’assenza di ogni ragione, diversa dal conseguimento dell’importo maggiore, per rendere l’attestazione. Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è sufficiente l’indicazione dei soli elementi ritenuti rilevanti, non essendo necessaria la disamina di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 marzo 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri nei confronti di un’imputata per il reato di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza. Le si contestava di aver sottoscritto due Dichiarazioni Sostitutive Uniche attestando di abitare in un appartamento per il quale il contratto di locazione era scaduto da tempo, così ottenendo la maggiorazione prevista per i locatari.

Avverso la sentenza di appello la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione su tutti i punti già oggetto dei motivi di gravame: la mancata prova dell’indisponibilità dell’alloggio, il diniego delle attenuanti generiche, l’esclusione della particolare tenuità del fatto e la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e, in parte, non consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo, relativo all’elemento soggettivo, è respinto osservando che la Corte territoriale ha correttamente applicato la norma incriminatrice: la fattispecie dell’art. 7 del D.L. n. 4/2019 sanziona anche le false dichiarazioni che, pur in presenza dei requisiti di base, mirano a ottenere una quantificazione maggiore del dovuto.

La sentenza impugnata ha chiarito che la disciplina prevedeva, per i locatari, un contributo per il pagamento del canone mensile, ed ha indicato le fonti di prova della cessazione del rapporto di locazione. Il dolo è stato desunto dalla piena consapevolezza della non veridicità della dichiarazione, poiché nessun motivo vi sarebbe stato di attestare di abitare in una casa non più condotta in locazione, se non quello di conseguire la maggiorazione dell’assegno mensile.

Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che la loro concessione non è un diritto automatico, presupponendo il riconoscimento in positivo di fattori giustificativi. Dirimente è che la difesa non abbia indicato, con l’atto di appello, alcun elemento positivo, mentre il diniego risulta ulteriormente motivato dalla personalità negativa dell’imputata in ragione dei precedenti penali, con esercizio della discrezionalità secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.

Sulla particolare tenuità del fatto, il giudizio di offesa va condotto con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., ma è sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti rilevanti, come affermato dai precedenti richiamati dalla stessa ordinanza. La Corte d’appello ha ancorato la valutazione a parametri oggettivi — la durata della percezione indebita e l’ammontare del profitto — con motivazione adeguata e non affetta da profili di evidente illogicità.

Infine, la revoca della sospensione condizionale della pena, nei casi previsti dall’art. 168, comma 1, cod. pen., ha natura dichiarativa e presuppone l’accertamento delle cause risolutive del beneficio, il cui effetto si è già prodotto. Poiché al giudice è rimesso un intervento privo di contenuti valutativi, l’adozione del provvedimento è consentita anche nel grado di appello e a fronte di impugnazione del solo imputato, senza violazione del divieto di reformatio in peius. La sentenza impugnata indica sia il provvedimento di concessione sia le ragioni della revoca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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