Inammissibile il ricorso che non censura la ratio di aspecificità (Cass. civ. Sez. I n. 6779 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproponga la tesi sostanziale già oggetto del motivo di appello, senza censurare la statuizione con cui il giudice di merito lo ha ritenuto aspecifico ai sensi dell’art. 342 c.p.c., è inammissibile, perché non coglie l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata. Tale statuizione, non impugnata, resta idonea a sorreggere la decisione. Nel giudizio di legittimità è altresì inammissibile l’intervento del terzo che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito, salva l’eccezione del successore a titolo particolare nel diritto controverso, ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa o questa non abbia riguardato il diritto ceduto.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza parziale, aveva dichiarato la nullità di un contratto di mutuo agrario e del conseguente precetto, perché stipulato per uno scopo diverso da quello previsto dall’art. 43 d.lgs. 385/1993: non già per attività agricole e zootecniche, ma per estinguere passività precedentemente contratte. La banca aveva proposto appello.
La Corte d’appello di Catania ha rigettato l’impugnazione, ritenendo aspecifico, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il motivo sulla dedotta liceità del mutuo di scopo, perché la banca non aveva argomentato contro la motivazione della nullità per mancata previsione dello scopo di miglioramento agrario. Avverso questa sentenza la banca ha proposto ricorso per cassazione; nel giudizio di legittimità è intervenuta la società cessionaria del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’intervento della cessionaria del credito, dichiarandolo inammissibile. Nel giudizio di cassazione, mancando una previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi con facoltà di difesa, non è ammesso l’intervento di chi non abbia preso parte ai gradi di merito. Fa eccezione il successore a titolo particolare nel diritto controverso, cui la facoltà va riconosciuta solo se non vi sia stata precedente costituzione del dante causa o se questa non abbia riguardato il diritto ceduto. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 6774 del 2022.
Quanto al ricorso, la Corte lo dichiara inammissibile perché totalmente estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello non era entrata nel merito della validità del mutuo: aveva ritenuto il motivo aspecifico ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per la mancanza di argomentazioni contrarie alla motivazione sulla nullità.
Il motivo di ricorso, nel riproporre la tesi sostanziale della liceità del mutuo di scopo, non replica affatto alla statuizione di inaspecificità. Anche la memoria depositata dopo l’istanza di fissazione dell’adunanza ribadisce la tesi sostanziale, senza contrastare la valutazione prognostica di inammissibilità già espressa nella proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c..
La Corte richiama, sul punto, i precedenti Cass. n. 4367 del 2020, Cass. n. 21514 del 2019 e Cass. n. 3851 del 2019, dai quali si desume che la statuizione di aspecificità, non impugnata, è sufficiente a sorreggere la decisione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, nulla per le spese. La Corte applica il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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