Inammissibile il ricorso che non censura la ratio autonoma della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 5648 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, il ricorso per cassazione che non rivolga censure contro una di esse è inammissibile per l’intervenuta definitività di quella ratio, divenuta giudicato. L’inammissibilità deriva dal sopravvenuto difetto di interesse rispetto alle altre ragioni, non dalla carenza originaria dell’interesse ad impugnare. Le doglianze relative alle rationes non impugnate restano così assorbite, non potendo condurre alla cassazione della decisione.

Il Fatto

I congiunti di una donna deceduta, insieme al figlio minore, in un sinistro stradale provocato dall’uscita di strada del veicolo e dalla caduta in un canale di bonifica, convennero in giudizio la Provincia proprietaria della strada. Chiesero accertarsi la responsabilità dell’Ente per non avere apposto barriere di protezione laterali e per l’omessa segnalazione del pericolo connesso alla vicinanza del corso d’acqua.

Il Tribunale rigettò le domande, qualificando la fattispecie ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. e ravvisando il fortuito nella condotta di guida della danneggiata. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1061/2021, respinse il gravame, escludendo i presupposti normativi per l’apposizione delle barriere e imputando il sinistro alla sola elevata velocità del veicolo. I congiunti proposero allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sull’obbligo di installare le barriere di contenimento e sulla violazione degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., e li dichiara inammissibili. La Corte rileva che la sentenza d’appello, dopo avere enunciato la ratio relativa all’esclusione dell’obbligo di apporre le barriere, ne ha formulata una seconda, autonoma, secondo cui la responsabilità dell’Ente sarebbe esclusa anche ove le barriere fossero state presenti.

Tale seconda ratio decidendi, osserva la Corte, non è stata in alcun modo censurata dai ricorrenti, nemmeno là dove si argomenta sulla c.t.u. di primo grado senza indicare, come impone l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., dove essa sarebbe localizzabile in sede di legittimità.

Sul punto la Corte richiama il principio consolidato per cui, quando la sentenza impugnata si fonda su diverse rationes ciascuna autonomamente idonea a sorreggerla, il fatto che l’impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio non censurata, piuttosto che per carenza di interesse. Vengono richiamate, tra le più recenti, Cass. Sez. III n. 15399 del 2018, Cass. Sez. III n. 13880 del 2020, Cass. Sez. III n. 4678 del 2022 e Cass. Sez. III n. 5102 del 2024, secondo cui la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni, non potendo queste condurre, stante la definitività delle prime, alla cassazione della decisione.

Anche il terzo motivo, con cui si denuncia l’omessa pronuncia su un fatto decisivo relativo alla mancata apposizione della segnaletica prescritta da un’ordinanza dell’agosto 2009, è dichiarato inammissibile. I ricorrenti non indicano se e dove la questione fu prospettata al giudice d’appello, che non ne fa menzione, limitandosi a un generico richiamo ai motivi di appello, insufficiente rispetto al requisito dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

Il quarto motivo, relativo alla condanna alle spese, è definito un “non motivo”: auspica la caducazione della statuizione solo come conseguenza dell’accoglimento di altra doglianza, effetto che sarebbe derivato automaticamente dall’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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