Inammissibile ricorso che non censura ratio decidendi su regresso fideiussore (Cass. civ. Sez. III n. 10000 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non censuri la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Quando la decisione si regge su più argomenti autonomi, ciascuno idoneo da solo a sorreggerne il dispositivo, la mancata contestazione di quello centrale rende irrilevanti le censure rivolte agli altri. I vizi di ermeneutica contrattuale non sono deducibili per la prima volta in sede di legittimità quando non siano stati prospettati nei motivi di appello e quando, nella sostanza, mirino a un diverso e non consentito risultato interpretativo. La violazione dell’art. 1957 cod. civ. deve essere correlata alla concreta ratio decidendi adottata dal giudice di merito, non a una lettura alternativa della fattispecie.

Il Fatto

Tre fideiussori garantirono le obbligazioni di una società derivanti da un contratto di conto corrente bancario. Dopo l’escussione, uno dei garanti transò la propria posizione con l’istituto di credito versando una somma rilevante; la banca lo dichiarò surrogato nei diritti creditori verso la società debitrice e gli altri garanti, limitatamente all’importo pagato. Il fideiussore agì quindi con decreto ingiuntivo nei confronti degli altri due garanti per l’intero importo versato.

Uno dei coobbligati propose opposizione, respinta in primo grado e parzialmente accolta in appello. La Corte d’Appello di Milano qualificò l’azione come regresso ex art. 1954 cod. civ. e ne limitò l’ammontare alla sola quota riferibile al garante opposto. Il soccombente ricorse per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi denunciano l’errata applicazione dell’art. 1957 cod. civ. e vizi di interpretazione delle clausole contrattuali, in particolare dell’art. 7 del contratto di garanzia, che secondo il ricorrente non avrebbe derogato ai termini di decadenza.

La Corte tratta congiuntamente i motivi e ne rileva l’inammissibilità per una ragione assorbente: nessuno di essi censura la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, individuata nel diritto di regresso pro quota del fideiussore che abbia pagato una parte rilevante della somma dovuta nei confronti degli altri fideiussori. Questa sola considerazione è sufficiente a condurre all’inammissibilità.

Il giudice di legittimità aggiunge che, in ogni caso, i motivi sarebbero inammissibili anche sotto altro profilo. Essi prospettano vizi di ermeneutica contrattuale sia per il loro carattere di novità rispetto ai motivi di appello, sia per la loro struttura, interamente volta a sollecitare un diverso risultato interpretativo della clausola negoziale, precluso in sede di legittimità.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1957 cod. civ., la Corte osserva che essa non è correlata alla ratio decidendi espressa in sentenza, secondo cui la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza è adeguata ad evitare la decadenza, non essendo necessaria la domanda giudiziale.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre alla sanzione in favore della Cassa delle ammende ex quarto comma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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