Motivazione dell’invito al pagamento dei contributi consortili e vizio di motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 3914 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’atto atipico che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, pur non essendo tipizzato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è impugnabile davanti al giudice tributario e deve rispondere ai requisiti sostanziali degli atti impositivi, enunciando, anche in forma sintetica, la fonte della richiesta e gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano. La motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto presupposto, del quale devono però essere specificamente indicati gli estremi di pubblicazione o notificazione, per consentirne la conoscenza o la conoscibilità. Il giudice d’appello che affermi apoditticamente la sufficienza motivazionale dell’atto, omettendo l’esame critico della documentazione e delle allegazioni difensive, incorre nel vizio di motivazione apparente di cui all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
Il Fatto
Un contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale l’invito al pagamento emesso da un consorzio di bonifica per i contributi consortili dovuti per l’anno 2012, relativo a terreni agricoli ricompresi nel perimetro consortile. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 3751/2017, accoglieva l’appello del consorzio, ritenendo l’atto adeguatamente motivato e gravando il contribuente della prova contraria in ordine alla mancata effettuazione della manutenzione degli impianti irrigui. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi; il consorzio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, che involgono sotto profili diversi la medesima questione, e li accoglie, assorbendo i restanti. Il primo censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; il terzo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il giudice d’appello ritenuto motivato l’atto sulla base di elementi richiamati solo nelle controdeduzioni.
Il collegio muove dalla natura tassativa dell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, temperata dai principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione. Ne deriva che ogni atto porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, secondo il consolidato indirizzo richiamato dalla stessa ordinanza.
Quanto agli atti atipici, la Corte ribadisce che essi hanno natura di atti impositivi e devono rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali provvedimenti. In particolare, per i contributi consortili di cui all’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’atto che costituisca il primo e unico esercizio della pretesa tributaria deve essere motivato alla stregua di un atto propriamente impositivo.
La motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto presupposto, del quale devono però essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione su bollettini o albi ufficiali, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità. Non assume rilievo, ad avviso del collegio, che la delibera commissariale e quella di approvazione del perimetro di contribuenza siano state prodotte nel giudizio di merito: non può operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che legittimi un giudizio ex post sulla sua sufficienza.
Nel caso concreto, dalla trascrizione dei passi salienti dell’invito al pagamento — non prodotto in giudizio — risultano i dati catastali degli immobili e gli oneri irrigui gravanti su di essi, senza alcun riferimento alla delibera di approvazione del perimetro di contribuenza. Il collegio d’appello si è limitato ad affermare apoditticamente l’infondatezza della censura sul deficit motivazionale, incorrendo nel vizio di motivazione apparente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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