Ricorso inammissibile per mancata esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. II n. 17730 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non contenga l’esposizione sommaria dei fatti di causa è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. Il requisito non risponde a un mero formalismo, ma alla necessità di consentire alla Suprema Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti. L’esposizione dei fatti non deve necessariamente costituire parte a sé stante del ricorso, potendo risultare dal contesto dell’atto attraverso lo svolgimento dei motivi. Tuttavia, quando la vicenda sostanziale non sia ricavabile neppure dal corpo dei motivi, la lacuna espositiva non può essere colmata attingendo i fatti di causa dalla sentenza impugnata o da altri atti del giudizio.
Il Fatto
Con atto di citazione un terzo convenne in giudizio il ricorrente davanti al Tribunale di Roma per sentire dichiarare l’intervenuta risoluzione del diritto di opzione differita a lui spettante. Costituitosi, il convenuto dedusse di avere esercitato il diritto nei termini e lamentò la mancanza di prova della notifica della raccomandata con cui era stato invitato a esercitare l’opzione.
La domanda fu accolta in primo grado, con accertamento dell’esercizio dell’opzione in difformità dal contratto. Il ricorrente propose appello, chiedendo l’accertamento dell’avvenuto esercizio dell’opzione differita e, in subordine, il riconoscimento del diritto di usufrutto. La Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame. Contro tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi; l’intimata non ha spiegato difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare e assorbente l’ammissibilità del ricorso, rilevando la mancanza della esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente dedica alla ricostruzione della vicenda processuale pochissime righe, limitandosi a riportare le conclusioni degli atti di primo e secondo grado e la sintesi delle rispettive rationes decidendi, dando per scontata la piena conoscenza della vicenda da parte del giudice di legittimità.
La Corte richiama il principio, costantemente affermato in sede di legittimità, secondo cui il ricorso deve essere redatto in conformità ai canoni di chiarezza e sinteticità espositiva. Il ricorrente deve selezionare i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, così da offrire al giudice una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni prospettate o non risolte (Cass., Sezioni Unite n. 37552 del 2021).
Il requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. non risponde a un’esigenza di mero formalismo: esso mira a consentire alla Suprema Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. Occorre dunque che il ricorso contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese, delle eccezioni e delle difese, dello svolgersi della vicenda processuale e del tenore della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. III n. 1352 del 2024; Sezioni Unite n. 22575 del 2019).
La Corte non trascura l’orientamento secondo cui l’esposizione dei fatti non deve costituire parte a sé stante del ricorso, essendo sufficiente che risulti chiara dal contesto dell’atto attraverso lo svolgimento dei motivi (Sez. III n. 15478 del 2014). Nella specie, però, la vicenda sostanziale non è ricavabile neppure dal corpo dei motivi, che non contengono la descrizione dei fatti che hanno condotto alla contesa.
La Corte esclude infine che la lacuna possa essere superata attingendo i fatti di causa dalla sentenza impugnata o da altri atti del giudizio (Sez. VI n. 1926 del 2015; Sez. II n. 7825 del 2006). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla è disposto sulle spese, non avendo l’intimata spiegato difesa, e la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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