Documenti tardivi in primo grado acquisiti al giudizio di appello (Cass. civ. Sez. V n. 10211 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la documentazione prodotta in primo grado, benché depositata oltre i termini, si intende automaticamente acquisita al fascicolo d’ufficio e vi resta fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti possano ritirarla. Ne consegue che la produzione irrituale nel giudizio di primo grado è sanata nel giudizio di impugnazione: il giudice dell’appello è tenuto a esaminare il documento e non può dichiararlo inutilizzabile. La regola vale anche quando la parte lo abbia nuovamente depositato in appello oltre il termine dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché l’acquisizione è già avvenuta nel grado precedente.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al contribuente un preavviso di iscrizione ipotecaria, riferito a nove cartelle di pagamento e sette avvisi di accertamento esecutivi. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando profili procedimentali e di merito, compresa l’invalidità delle notificazioni degli atti presupposti. Il ricorso era rigettato.
In appello la Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione, rilevando che l’amministrazione aveva tardivamente prodotto la documentazione attestante la notificazione degli atti prodromici. L’agente della riscossione ricorreva per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione delle norme che regolano l’attività istruttoria e la prova documentale nel processo tributario. Il contribuente non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
Il motivo censura la declaratoria di inutilizzabilità della documentazione depositata dall’agente della riscossione fin dal primo grado. La Commissione regionale aveva accolto l’appello del contribuente sul solo rilievo che l’ufficio non aveva provato la regolare notificazione delle cartelle e degli avvisi esecutivi, perché i documenti erano stati prodotti oltre i termini, tanto in primo grado quanto in appello.
La ricorrente oppone che quella documentazione era già acquisita al giudizio di appello. La Commissione avrebbe perciò dovuto esaminarla, verificare la regolarità delle notificazioni degli atti prodromici e decidere il merito.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento. In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita dall’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza. L’inosservanza di quel termine è però sanata quando il documento sia già stato depositato, sia pure irritualmente, in primo grado: nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro, con la conseguenza che la documentazione è acquisita automaticamente e ritualmente nel giudizio di impugnazione. Il collegio richiama Cass. sez. V, 7.3.2018, n. 5429, cui si affianca Cass. sez. V, 30.11.2016, n. 24398.
La tesi della Commissione regionale risulta quindi non condivisibile e in contrasto con l’orientamento consolidato della Corte. La documentazione tardivamente prodotta in primo grado doveva ritenersi legittimamente acquisita in sede di gravame e il giudice di appello era tenuto a esaminarla. Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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