Inammissibile il ricorso che non riproduce il fatto processuale e i documenti (Cass. civ. Sez. III n. 8299 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’esposizione del fatto processuale è lacunosa al punto da non consentire alla Corte di ricostruire il thema decidendum. Il ricorrente che censuri la declaratoria di tardività di una deduzione deve riportare le difese svolte nell’atto introduttivo, quelle successive alla costituzione dell’avversario e quelle articolate in appello, poiché solo tali elementi permettono di sindacare la decisione impugnata. Parimenti inammissibile è la censura sulla mancata ammissione di una prova documentale in appello, se il ricorso non riproduce il documento dichiarato inammissibile e il relativo contenuto, in ossequio all’art. 366 cod. proc. civ. L’erroneo richiamo dell’art. 345 cod. proc. civ. in luogo dell’art. 437 cod. proc. civ. è irrilevante, data la parziale coincidenza delle regole sancite.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al Giudice di Pace di Caserta la cartella di pagamento notificatagli il 28/10/2016, recante un credito di 248,84 euro e relativa a un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada. Deduceva l’estinzione della pretesa per la mancata tempestiva notificazione del verbale. L’agente della riscossione eccepiva che la notificazione si era perfezionata per compiuta giacenza.
Il Giudice di Pace respingeva il ricorso. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in appello, confermava il rigetto, ritenendo tardivamente introdotto, solo nel secondo grado, il profilo relativo all’irregolarità della notificazione eseguita presso una precedente residenza del destinatario, e inammissibile il certificato di residenza storico prodotto solo in appello. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 437, 421, 345, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello qualificato come nuova la deduzione sull’erroneo indirizzo del destinatario e per averla dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., norma inapplicabile nel rito del lavoro e comunque a una mera difesa.
La Corte rileva che l’esposizione del fatto processuale è lacunosa al punto da impedire l’esame della censura, che risulta inammissibile. Per valutare le contestazioni mosse alla decisione del Tribunale, il ricorrente avrebbe dovuto riportare le deduzioni svolte con l’atto introduttivo e quelle avanzate dopo la costituzione dell’avversario in primo grado e poi in appello.
Tali elementi sono indispensabili per delineare il thema decidendum. Il giudice d’appello ha affermato, in maniera apparentemente corretta, che altro è sostenere la totale mancanza di una notificazione, altro è contestarne la validità per il pregresso mutamento di residenza: l’allegazione di nuove circostanze fattuali, implicanti l’ammissione di mezzi istruttori e la valutazione di prove, amplia evidentemente il tema del giudizio.
Quanto all’erroneo richiamo dell’art. 345 cod. proc. civ. in luogo dell’art. 437 cod. proc. civ., la Corte lo reputa non decisivo e anzi irrilevante, data la parziale coincidenza delle regole sancite.
Il secondo motivo censurava la declaratoria di inammissibilità del certificato di residenza storico prodotto in appello, assumendo preminente l’interesse all’accertamento della verità materiale nel rito del lavoro. La Corte ricorda il consolidato orientamento sull’art. 437 cod. proc. civ.: investita di un error in procedendo, la Cassazione è giudice del fatto e deve stabilire se la prova fosse in astratto indispensabile, ossia teoricamente idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti (tra le altre, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023, Rv. 669354-01).
Tuttavia, per il rispetto dell’art. 366 cod. proc. civ., il ricorso deve riprodurre, almeno nei tratti essenziali, i documenti dichiarati inammissibili e il relativo contenuto. Il certificato non è stato né riprodotto né riportato; inoltre esso attiene a un profilo di invalidità della notificazione che il giudice d’appello ha reputato tardivamente introdotto, con la conseguenza che la sua decisività è comunque da escludere. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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