Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 32660 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. L’atto di impugnazione, infatti, non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato, ma deve confrontarsi con esse. È quindi aspecifico il motivo che contrapponga alla motivazione del giudice di merito un proprio approccio critico, senza esplicitare il ragionamento su cui si fondano le censure. Parimenti è manifestamente infondato il motivo che contesti la motivazione in punto di recidiva o di non punibilità per particolare tenuità del fatto, quando il giudice di merito abbia fornito adeguata argomentazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 04/11/2025, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Lucca e lo aveva condannato alla pena di due mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di furto tentato. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità sulla base di più motivi, che investono la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, il riconoscimento della recidiva e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. Il motivo è ritenuto aspecifico: il ricorrente non si è adeguato al disposto dell’art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico senza esplicitare il ragionamento su cui fondava le censure alla decisione impugnata.

Sul punto la Corte richiama il principio affermato da Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Tale correlazione è necessaria perché l’atto di impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Nel caso di specie la Corte di appello aveva fornito una motivazione idonea e dettagliata sulla mancata applicazione della scriminante, spiegando che la finalità del gesto era quella di impossessarsi del contenuto delle tasche dell’indumento, andando oltre il prospettato stato di necessità. Il ricorrente non si confronta con tale argomento.

Il secondo motivo, che contesta il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’erroneo riconoscimento della recidiva, è dichiarato manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata non presenta vizi: il giudice ha argomentato adeguatamente in ordine al ricorrere della recidiva, in ragione delle emergenze del casellario giudiziale e dei plurimi precedenti penali, valutati cronologicamente e logicamente, considerando anche il plurimo ricorso alla sospensione condizionale della pena e l’archiviazione per speciale tenuità riferita ad altro furto commesso nel 2017.

Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è anch’esso manifestamente infondato. La Corte ricorda che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche al tentativo, ma i suoi presupposti, tra cui l’esiguità del danno o del pericolo, devono essere individuati secondo i principi di Sez. U. n. 28843 del 28/03/2013, Rv. 255528. La Corte di appello ha argomentato che le modalità dell’azione e la condotta del ricorrente non consentono di riconoscere la non punibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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