L’aggravante dell’ingente quantità è ancorata solo al dato ponderale e qualitativo (Cass. pen. Sez. 7 n. 7863 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, ha natura di aggravante oggettiva, la cui sussistenza è ancorata esclusivamente al dato ponderale e qualitativo della sostanza. Pertanto, sono del tutto irrilevanti gli elementi di natura soggettiva, rappresentativi della personalità dell’imputato. Il ricorso per cassazione che censuri la sentenza di merito contestando la mancata considerazione di tali elementi è manifestamente infondato, poiché riproduttivo di deduzioni già vagliate e disattese, ed espone apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto all’interno dell’autovettura da lui condotta trenta chilogrammi lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish. La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Messina, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 26.667,00 di multa.

Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la decisione sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. In particolare, la difesa ha contestato la mancata considerazione, nella valutazione della circostanza aggravante, di elementi diversi dal mero dato ponderale, rappresentativi della personalità dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché le censure esposte non risultavano consentite in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva adeguatamente e logicamente ritenuto integrata la circostanza aggravante, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’aggravante è configurabile quando la quantità di sostanza stupefacente risulti superiore, per le droghe leggere, a 4.000 volte il valore massimo determinato nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016.

Nel caso di specie, il sequestro aveva interessato un quantitativo di 9,044 chilogrammi di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui era possibile ricavare 361.770,4 dosi medie singole, superando ampiamente la soglia prevista dalla norma.

La Corte ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale, costante nel tempo, secondo cui “ai fini della sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 sono del tutto irrilevanti gli elementi di natura soggettiva” (Sez. 6, n. 10627 del 1992, Castaneda). Tale principio è stato ribadito da successive pronunce, che hanno precisato come la lettera della norma configuri un’aggravante oggettiva, ancorata esclusivamente al dato ponderale e qualitativo della sostanza (Sez. 3, n. 4894 del 2009, dep. 2010, Amanda).

La motivazione della sentenza impugnata è risultata pertanto sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa ha contrapposto differenti apprezzamenti di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 2020, dep. 2021).

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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