Patrocinio a spese dello Stato: la convivenza prescinde dallo stato detentivo (Cass. pen. Sez. IV n. 32860 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il concetto di reddito familiare di cui all’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 non si interpreta in senso formalistico né si ancora rigidamente alla coabitazione, dovendo essere ricostruito secondo una nozione sostanziale di convivenza, idonea a intercettare situazioni di reale collegamento economico e solidaristico tra i componenti del nucleo. Il rapporto di convivenza, caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, costante comunanza di interessi e comuni responsabilità, prescinde dalla coabitazione fisica e non è escluso dallo stato detentivo, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti. Ne consegue che la mera allegazione dello stato detentivo non dimostra l’automatica scissione dal nucleo familiare di riferimento, dovendosi verificare l’esistenza di legami economici rilevanti nel periodo considerato. L’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002 impone una dichiarazione completa e veritiera, comprensiva dei dati relativi ai soggetti potenzialmente rilevanti ex art. 76, non rimettendo all’istante la scelta discrezionale dei soggetti da indicare. La natura devolutiva del giudizio di opposizione non alleggerisce gli oneri dichiarativi e probatori gravanti sull’istante.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto in istituto penitenziario, presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato corredata da dichiarazione sostitutiva riferita alla situazione reddituale dell’anno precedente, dalla quale risultava un reddito limitato alla sola attività lavorativa intramuraria. Il Tribunale di sorveglianza dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendo necessario indicare anche i dati reddituali dei familiari considerati conviventi.
Proposta opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, il Tribunale la rigettava, applicando una nozione estensiva di convivenza e ritenendo non assolto l’onere probatorio sulla situazione reddituale del nucleo familiare. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo centrale della nozione di reddito familiare rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio. Secondo la Sezione, l’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 non tollera un’interpretazione meramente formalistica, ancorata al solo dato della coabitazione materiale. Occorre piuttosto una lettura sostanziale della convivenza, capace di cogliere il reale collegamento economico e solidaristico tra i componenti del nucleo.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, richiamando Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, secondo cui il rapporto di convivenza familiare, caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, costante comunanza di interessi e comuni responsabilità, prescinde dalla coabitazione fisica e non è escluso dallo stato detentivo, pur protratto, di uno dei componenti. Nella stessa direzione sono citate Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015 e Sez. 4, n. 17374 del 17/01/2006.
Da qui il principio per cui non basta allegare lo stato detentivo per dimostrare l’automatica scissione dal nucleo familiare di riferimento. Il giudice deve invece verificare se, nel periodo considerato, permangano legami economici rilevanti e idonei a integrare la base reddituale complessiva da valutare. Il Tribunale di sorveglianza ha quindi correttamente ritenuto l’istanza carente nell’indicazione dei redditi dei familiari.
Quanto all’onere dichiarativo, la Corte esclude che l’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002 possa essere limitato ai soli soggetti che l’istante qualifichi discrezionalmente come conviventi. La dichiarazione sostitutiva è il mezzo attraverso cui rappresentare integralmente la propria situazione e non può servire a omettere dati rilevanti. Infine, la natura devolutiva dell’opposizione ex art. 99 — affermata sul richiamo di Sez. 4, n. 12886 del 10/02/2026, Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025 e Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018 — amplia i poteri cognitivi del giudice, ma non alleggerisce l’onere probatorio dell’istante né impone una rivalutazione favorevole. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.