Inammissibile il ricorso che non si confronta con la ratio della decisione (Cass. civ. Sez. II n. 13012 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, lungi dal misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, si limiti a trascrivere le norme evocate in rubrica e ad affermare apoditticamente l’errore del giudice di merito. Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non può fondarsi sulla sola indicazione di atti che il giudice avrebbe trascurato, quando la decisione ne abbia invece considerato il contenuto. Parimenti inammissibile è il motivo che, deducendo la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si risolva nella mera riproposizione della tesi di merito, scambiando il giudizio di legittimità per una terza istanza di merito.
Il Fatto
Nel 2006 una società di consulenza e una società di leasing stipulavano un contratto con cui la prima incaricava la seconda di promuovere contratti di leasing in una determinata zona. La società preponente recedeva dal contratto contestando all’agente il mancato pagamento di provvigioni, l’omessa stipula di contratti già accettati o valutati favorevolmente e la violazione dell’obbligo informativo. L’agente, a sua volta, dichiarava risolto il contratto in danno della controparte, addebitandole la violazione della clausola di zona, del carattere fiduciario dell’incarico e degli obblighi in materia di antiriciclaggio.
Il Tribunale accertava le inadempienze contestate all’agente, escludeva quelle oggetto della contestazione reciproca, le qualificava come giusta causa di recesso e condannava la preponente al pagamento delle indennità. La Corte d’Appello confermava. La società agente ricorreva per cassazione con due motivi, avversati da controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di carenza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. sollevata dalla controricorrente. L’eccezione si fondava sul fatto che la ricorrente aveva censurato la sentenza solo quanto all’inadempimento della controparte e non quanto al proprio. Il Collegio osserva che dall’eventuale accoglimento del ricorso deriverebbe la necessità di riconsiderare le iniziali domande risarcitorie e, potenzialmente, il loro accoglimento.
Nel merito, il primo motivo — incentrato sull’omesso esame degli atti — è inammissibile perché non si confronta con la ratio della decisione. La ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse tenuto conto delle clausole contrattuali sul carattere fiduciario del rapporto, sul divieto di sub-agenti, sul patto di zona e sugli obblighi antiriciclaggio.
La Corte rileva che i giudici di merito non avevano affatto trascurato tali clausole. Quanto alla collaborazione di una società terza in un determinato affare, dagli atti risultava che l’agente, venutone a conoscenza, non aveva sollevato contestazioni, aveva concluso il contratto, incassato il corrispettivo e proseguito il rapporto, ratificando così l’operato della preponente. Quanto alla clausola di zona, erano state accettate proposte provenienti da fuori zona, condotta idonea a ingenerare un legittimo affidamento sulla approvazione della deroga, che pertanto non integrava inadempimento. Quanto agli obblighi antiriciclaggio, la deduzione era generica e la violazione non dimostrata.
Il secondo motivo è pure inammissibile. La Corte d’Appello aveva affermato che la violazione della normativa antiriciclaggio non risultava provata neppure dagli atti dell’ispezione della Banca d’Italia. Il motivo si riduce alla trascrizione delle norme evocate e all’apodittica affermazione che tale passaggio sarebbe errato. Esso resta al di sotto della struttura argomentativa sottesa a molte ipotesi di ricorso, già inammissibili perché scambiano il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. All’inammissibilità segue la condanna della ricorrente alle spese e l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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