Contributo unificato e obbligo di versamento aggiuntivo nella decisione della Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 13013 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, quando l’impugnazione è inammissibile o rigettata, il giudice deve dare atto, con apposita declaratoria, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La declaratoria del contributo aggiuntivo presuppone la definizione del giudizio nel senso sfavorevole al ricorrente e si esaurisce in un accertamento di presupposti, restando distinta dalla decisione di merito sulla controversia.

Il Fatto

Il testo integrale del provvedimento non consente di ricostruire la vicenda sostanziale. Le pagine destinate ai fatti di causa e alla motivazione non contengono il relativo contenuto: al loro posto compare soltanto il marcatore di pagina della copia non ufficiale.

Dall’epigrafe emerge unicamente che una società cooperativa agricola ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello di Bologna, e che la controricorrente si è costituita con controricorso. La controversia è stata trattata in camera di consiglio e decisa con ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il solo passaggio argomentativo leggibile riguarda il contributo unificato. La Corte richiama l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento di un ulteriore importo, da parte della ricorrente, se dovuto.

Si tratta di declaratoria accessoria rispetto alla definizione dell’impugnazione. Il tenore della formula — “va dato atto della sussistenza dei presupposti” — indica che la Corte ha ritenuto integrata la condizione cui la norma subordina l’obbligo aggiuntivo, e cioè la definizione del giudizio con esito sfavorevole al ricorrente.

Nulla è dato leggere, nel testo trasmesso, in ordine alla questione giuridica dibattuta, alle norme applicate nel merito, al percorso argomentativo seguito e agli eventuali precedenti richiamati. Non è pertanto possibile individuare la ragione dell’inammissibilità o del rigetto dell’impugnazione, né la sua eventuale accoglienza.

Ne segue che il principio realmente affermato dal provvedimento, per la parte documentata, resta quello della declaratoria del contributo unificato aggiuntivo in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione, con la conseguente liquidazione della somma secondo la disciplina dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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