Ricorso inammissibile se non confronta la ratio decidendi della sentenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13074 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione deve enucleare le ragioni per le quali la decisione impugnata è erronea e confrontarsi con la sua ratio decidendi. La mancata considerazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sanzionata dall’art. 366, n. 4, c.p.c. con l’inammissibilità. La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non integra un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma un errore di fatto censurabile nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. In presenza di doppia conforme di merito è pertanto preclusa ogni censura ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c..
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto i benefici previsti in favore dei familiari superstiti di vittime innocenti della criminalità organizzata. La domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 29.03.2019, aveva confermato la pronuncia. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati con memoria; il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
La causa è stata chiamata all’adunanza camerale, ove il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1, 2, 4, 7 e 9-bis, l. n. 302/1990 e dell’art. 11 prel. c.c., sostenendo che la speciale elargizione costituisce oggetto di un diritto soggettivo e censurando l’applicazione dell’art. 2-quinquies, l. n. 94/2009, entrata in vigore dopo la domanda amministrativa. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. per la documentazione prodotta tardivamente dal Ministero in prime cure. Con il terzo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte rileva in via preliminare che i giudici di merito hanno ritenuto la documentazione tardivamente prodotta acquisita nel doveroso esercizio del potere di cui all’art. 421 c.p.c. e hanno individuato la disciplina applicabile nel combinato disposto dell’art. 1, comma 259, l. n. 662/1996 e dell’art. 3, comma 2, lett. a), l. n. 407/1998, che richiede la condizione di estraneità agli ambienti delinquenziali, poi reiterata dall’art. 2-quater, d.l. n. 151/2008, convertito con l. n. 186/2008. I giudici hanno confermato l’accertamento sull’insussistenza della prova dell’assenza di frequentazioni criminali.
Su tale premessa i primi due motivi sono prima facie inammissibili, difettando di qualsiasi confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ribadisce che il motivo di ricorso deve enunciare le ragioni dell’erroneità della decisione e che la mancata considerazione delle argomentazioni a fondamento di questa ne determina la nullità per inidoneità allo scopo, sanzionata dall’art. 366, n. 4, c.p.c. con l’inammissibilità, come affermato da Cass. n. 1341 del 2024.
Anche il terzo motivo è inammissibile. È consolidato l’orientamento per cui il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. La denuncia della violazione di tali regole non configura un vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma un errore di fatto censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come precisato da Cass. n. 27847 del 2021. Ogni censura resta preclusa quando ricorre una doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., vigente ratione temporis.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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