Notifica al difensore e inammissibilità dell’appello per mancata elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. 7 n. 1267 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione all’imputato può essere eseguita presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., quando la notifica al domicilio dichiarato o eletto non sia andata a buon fine per l’inidoneità del luogo indicato, senza che occorrano ulteriori ricerche. La temporanea assenza dell’imputato o la non agevole individuazione del luogo integrano l’impossibilità della notificazione, non essendo necessaria alcuna indagine che attesti l’irreperibilità. È valida la notifica effettuata a mezzo PEC al difensore, ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., atteso che il divieto di cui all’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 si riferisce alle sole notifiche eseguite direttamente alla persona fisica dell’imputato.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 cod. pen. La Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile l’appello per mancato deposito dell’elezione o dichiarazione di domicilio, confermando la condanna.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurime violazioni di legge processuale in ordine alla notifica della sentenza di appello e del decreto di citazione a giudizio, nonché in relazione alla declaratoria di inammissibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso concernenti la notifica degli atti. Ha precisato che la notifica era stata correttamente eseguita presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a seguito della tentata notifica presso il domicilio eletto dall’imputato, non andata a buon fine perché il soggetto risultava sconosciuto all’indirizzo. Ha richiamato il principio per cui l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore, è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato o dalla non agevole individuazione del luogo, senza necessità di indagini che attestino l’irreperibilità (Sez. U, n. 58120 del 2017).
Quanto alla dedotta nullità per omesso deposito dell’elezione di domicilio con l’atto di appello, la Corte ha osservato che alcuna elezione di domicilio risultava rinvenibile né in allegato né nel corpo dell’atto medesimo, rendendo quindi corretta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di secondo grado.
Con riferimento alla notifica a mezzo PEC, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità per cui è valida la notifica effettuata ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. mediante invio al difensore tramite PEC dell’atto da notificare all’imputato, dovendosi il divieto di cui all’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 riferire esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dell’imputato e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore (Sez. 4, n. 40907 del 2016).
Infine, la Corte ha escluso la necessità di esperire le ricerche di cui all’art. 159 cod. proc. pen., attesa l’inidoneità del domicilio eletto, sufficiente a determinare la legittimità della notificazione presso il difensore. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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