Ricorso generico inammissibile e pena motivata ex art 133 cod pen (Cass. pen. Sez. VII n. 40151 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che riproponga censure di motivazione già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomenti giuridici adeguati, senza indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto che le sorreggono. Il controllo di legittimità sulla determinazione del trattamento sanzionatorio è limitato ai vizi logico-giuridici della motivazione: ove il giudice di merito abbia considerato gli elementi dell’art. 133 cod. pen. con valutazione ragionevole e non abbia ravvisato fattori positivi da valorizzare, la pena è insindacabile. La condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue all’inammissibilità, esclusa l’assenza di colpa nella determinazione della causa.
Il Fatto
La Corte d’appello ha condannato il ricorrente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di violazione dei sigilli di cui all’art. 349, commi 1 e 2, cod. pen. L’imputato, quale proprietario e custode di un immobile, avrebbe proseguito lavori edili abusivi nonostante l’apposizione dei sigilli da parte della polizia municipale.
Contro la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio e difetto di motivazione sulla responsabilità, difetto dell’elemento soggettivo, mancato accertamento dello stato dei luoghi nei due sopralluoghi del gennaio e del giugno 2018 e violazione dei criteri di quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha rilevato che la prima e la seconda doglianza prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a fondamento delle richieste, e risultano riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici adeguati. La Corte richiama, sul punto, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini e Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli.
Nel merito, il giudice a quo ha evidenziato che nel sopralluogo del giugno 2018 la polizia giudiziaria aveva constatato che i lavori edili abusivi erano ulteriormente proseguiti, con ultimazione delle parti interne del manufatto, completamento della scala di accesso e realizzazione di una recinzione con due cancelli, dopo che nel gennaio 2018 erano stati nuovamente apposti i sigilli. I sigilli erano stati originariamente apposti nel 2015, in seguito a opere di ristrutturazione interna; dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione era stata disposta la restituzione del manufatto.
La Corte territoriale ha escluso la buona fede del ricorrente, poiché i lavori di ultimazione erano stati proseguiti dopo l’apposizione dei nuovi sigilli, quando l’imputato era pienamente consapevole che il completamento delle opere era subordinato alla sanatoria degli abusi già realizzati.
Quanto alla pena, la Corte ha ribadito che le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie la motivazione è adeguata, avendo la Corte territoriale tenuto conto degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. con ragionevole valutazione e senza ravvisare fattori positivi da valorizzare. Il ricorso è quindi inammissibile; a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., esclusa l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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