Concordato in appello: inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. 7 n. 710 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla novella di cui alla legge n. 103 del 2017 limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia, producendo effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. Le doglianze ammissibili in sede di legittimità sono esclusivamente quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, pronunciando sull’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Vibo Valentia, accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando la pena per il reato di omicidio colposo in anni due di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 129 e 192 cod. proc. pen. e l’errata valutazione degli elementi di prova posti a fondamento del giudizio di penale responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la natura giuridica del concordato in appello, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, rilevando che l’accordo tra le parti sulla pena comporta una rinuncia agli altri motivi di impugnazione e determina una limitazione della cognizione del giudice di secondo grado.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha precisato che avverso la sentenza di concordato sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore generale e all’eventuale contenuto difforme della pronuncia. Al contrario, sono inammissibili le doglianze concernenti i motivi rinunciati o la mancata valutazione d’ufficio delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha altresì evidenziato come la rinuncia ai motivi di appello produca effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all’impugnazione. Ne consegue che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di concordato, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato, poiché la sua cognizione resta limitata ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa.
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Nota della Redazione
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