Ricorso inammissibile per motivi apparenti su recidiva e attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 40108 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché fondato su motivi apparenti, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, omettendo così la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La valutazione sulla recidiva reiterata specifica infraquinquennale non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo il giudice esaminare in concreto, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne per verificare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto alle aggravanti attengono a una valutazione discrezionale di merito, sindacabile in legittimità solo per mero arbitrio o manifesta illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, nei gradi di merito, per il reato di danneggiamento aggravato, con riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e determinazione del trattamento sanzionatorio in senso a lui sfavorevole. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 15.04.2025, ha confermato la decisione, disattendendo puntualmente le doglianze difensive.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti volti a contestare la correttezza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio conseguente al giudizio di responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso non sono deducibili in sede di legittimità, perché si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già prospettate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Gli stessi devono quindi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Quanto alla prima censura, relativa alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità secondo cui la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo necessario esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. II n. 10988 del 07.12.2022, Rv. 284425). La Corte territoriale ha evidenziato come i plurimi precedenti specifici rendessero evidente la proclività a condotte antisociali connotate da violenza.

Anche la seconda doglianza, concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è stata giudicata non consentita in questa sede e manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da motivazione esente da evidenti illogicità.

Con riferimento al terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto all’aggravante, la Corte ha richiamato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. III n. 2233 del 17.06.2021, Rv. 282693). Il giudice di merito ha indicato i plurimi precedenti penali e l’assenza di elementi positivamente valorizzabili in favore del ricorrente.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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