Inammissibili i ricorsi che reiterano motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 40115 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito sono inammissibili, perché non specifici ma soltanto apparenti, omettendo la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. È precluso alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi.

Il Fatto

Due ricorrenti propongono distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Palermo li aveva dichiarati responsabili, tra l’altro, del delitto di riciclaggio. I due atti impugnatori risultano tra loro perfettamente sovrapponibili e sono trattati congiuntamente.

Con il primo motivo i ricorrenti censurano il vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per riciclaggio, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto, denunciando il travisamento della prova mediante una diversa lettura dei dati processuali. Con il secondo motivo deducono il vizio di motivazione circa l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 337 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che entrambi i motivi non sono deducibili in sede di legittimità, perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già proposti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Essi vanno considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il denunciato travisamento della prova, fondato su una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito in sede di legittimità. Sussiste la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000.

La Corte precisa poi i limiti del vizio di travisamento della prova: esso è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Restano fermi il limite del devolutum in caso di cosiddetta doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Nel caso concreto tali connotati di decisività e rilevanza non emergono.

La Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento applicando corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio, avuto riguardo alla accertata provenienza illecita della merce. Il secondo motivo, relativo all’art. 337 cod. pen., è invece generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *