Recidiva e prescrizione: nessuna modifica dell’imputazione per la diversa data del reato (Cass. pen. Sez. VII n. 40110 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell’imputazione rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa alterazione della contestazione, che resti immutata nei suoi tratti essenziali e non incida sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato né sul conseguente esercizio del diritto di difesa. La recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull’entità della proroga di detto tempo in presenza di atti interruttivi ex art. 161, secondo comma, cod. pen., senza violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte Appello di Palermo del 20 marzo 2025, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. La questione centrale riguarda un’ipotesi di concorso di reati con contestazione di recidiva specifica e di una circostanza attenuante riconosciuta in primo grado.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’inosservanza di norme processuali per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in relazione alla diversa indicazione della data di commissione di uno dei reati contestati e alla conseguente mancata contestazione del “fatto diverso”, con asserita violazione delle garanzie difensive. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge per omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Quanto al primo, il Collegio ha osservato che la censura si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamando il principio secondo cui la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell’imputazione rilevante ex art. 516 cod. proc. pen. quando non comporti alcuna significativa alterazione della contestazione (Sez. V n. 48879 del 2018). Nel caso di specie, la contestazione è rimasta immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non si confronta con la sussistenza della contestata recidiva specifica, mai esclusa dai giudici di merito, ma soltanto ritenuta equivalente rispetto alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. La recidiva, per quanto bilanciata, continua a spiegare i suoi effetti aggravatori sulla determinazione del termine prescrizionale.
Il Collegio ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 49935 del 2023, secondo cui la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull’entità della proroga in presenza di atti interruttivi ex art. 161, secondo comma, cod. pen., senza che ciò comporti violazione del ne bis in idem sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione. A conforto, la Corte ha richiamato un orientamento consolidato (Sez. U n. 20208 del 2018; Sez. IV n. 38618 del 2021; Sez. I n. 36258 del 2020; Sez. VI n. 50995 del 2019).
Nel caso concreto, il termine di prescrizione del reato contestato, aumentato della metà ai sensi dell’art. 99, comma 2, cod. pen. e ulteriormente aumentato della metà in forza dell’art. 161 cod. pen., non risultava maturato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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