Opposizione ai provvedimenti del giudice delegato: competenza del tribunale collegiale (Cass. pen. Sez. V n. 7271 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione i provvedimenti adottati dal giudice delegato, stante il principio di tassativita’ delle impugnazioni ex art. 568 cod. proc. pen., non sono autonomamente impugnabili per difetto di espressa previsione. Il rimedio azionabile e’ l’opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale nelle forme dell’incidente di esecuzione, quando il provvedimento abbia natura dispositiva e incida in modo definitivo su situazioni giuridiche soggettive; avverso l’ordinanza collegiale e’ ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. Tale conclusione vale anche per i provvedimenti del giudice delegato adottati nell’ambito della procedura di approvazione del rendiconto ex art. 43, d.lgs. n. 159 del 2011. La previsione dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che indica “lo stesso giudice”, va coordinata con le peculiarita’ della procedura, caratterizzata dalla compresenza, nel medesimo ufficio, del giudice delegato e del tribunale collegiale.

Il Fatto

La curatela di una societa’ fallita, gia’ confiscata nell’ambito di una procedura di prevenzione, chiedeva al Tribunale la restituzione della somma risultante dal rendiconto approvato. L’amministratore giudiziario depositava tre relazioni integrative, dalle quali emergeva che quella somma era stata impiegata nelle spese di conservazione, gestione e chiusura dell’azienda. Con decreto il Tribunale dichiarava quindi d’ufficio di non dover procedere alla restituzione, in applicazione dell’art. 41, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.

La curatela chiedeva allora la fissazione di un termine per presentare osservazioni alle relazioni integrative, ai sensi dell’art. 43, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Il giudice delegato rigettava l’istanza. Proposta opposizione ex art. 666 cod. proc. pen., il giudice delegato respingeva l’eccezione di incompetenza a favore del collegio e dichiarava inammissibile l’opposizione, ritenendo applicabile l’art. 175, comma 6, cod. proc. pen. La curatela ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo il difetto di competenza funzionale del giudice delegato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione dell’individuazione del giudice competente a decidere sull’opposizione avverso l’ordinanza del giudice delegato, muovendo dalla procedura di approvazione del rendiconto disciplinata dall’art. 43, d.lgs. n. 159 del 2011. La disposizione prevede una fase necessaria davanti al giudice delegato, priva di formalita’, e una fase eventuale davanti al collegio quando le contestazioni permangono. Nulla essa dispone sui rimedi esperibili avverso i provvedimenti del giudice delegato.

Il Collegio ricostruisce il sistema degli artt. 35 e seguenti del d.lgs. n. 159 del 2011, che mutua forme e cadenze delle procedure concorsuali, con la presenza del giudice delegato e dell’amministratore giudiziario quali organi di gestione dei beni sequestrati. Richiama la giurisprudenza di legittimita’ consolidata, che, sul presupposto del principio di tassativita’ delle impugnazioni, ha individuato nell’opposizione davanti al tribunale collegiale mediante incidente di esecuzione il rimedio avverso i provvedimenti del giudice delegato, e nel ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. il rimedio avverso l’ordinanza collegiale (Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018; Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015; Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021).

La ratio e’ duplice: consentire un controllo da parte di autorita’ giudiziaria diversa da quella che ha adottato il provvedimento sfavorevole ed evitare disarmonie con la disciplina fallimentare, che prevede la reclamabilita’ al Tribunale dei provvedimenti del giudice delegato. L’opposizione e’ stata inoltre ritenuta esperibile anche per provvedimenti diversi da quelli dell’art. 40, ma di natura dispositiva e incidenti in modo definitivo su diritti soggettivi.

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tale orientamento. L’adozione di provvedimenti che investono situazioni giuridiche soggettive rende necessarie forme di controllo coerenti con la procedura. Ne consegue che l’opposizione va proposta davanti al tribunale in composizione collegiale con incidente di esecuzione e che l’ordinanza collegiale e’ ricorribile per cassazione ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. Non osta la previsione dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che va coordinata con le peculiarita’ della procedura di prevenzione, caratterizzata dalla compresenza del giudice delegato e del tribunale collegiale secondo un modello ispirato a quello fallimentare.

Il primo motivo e’ quindi fondato, con assorbimento del secondo. La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in composizione collegiale. La richiesta di liquidazione dei compensi va invece presentata ai giudici del merito dinanzi ai quali pende il procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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