Esposizione alla pubblica fede non esclusa dalla videosorveglianza (Cass. pen. Sez. 2 n. 17808 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede qualora l’azione delittuosa sia commessa in un luogo dotato di un sistema di videosorveglianza, qualora tale sistema, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate, non costituisca una difesa idonea ad impedire la consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo. Il controllo della res esposta al pubblico tramite videosorveglianza non elide il presupposto fattuale dell’aggravante, ossia l’affidamento alla pubblica fede conseguente all’esposizione del bene in un luogo raggiungibile da un numero indeterminato di persone. Ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa va effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., senza necessità di disamina di tutti gli elementi. La concessione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, non essendo un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi. La valutazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale, essendo il giudice tenuto a esaminare in concreto il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce confermava la responsabilità di un imputato per il reato di danneggiamento di cui all’art. 635, comma 2, n. 1), cod. pen., per aver tagliato la gomma dell’automobile della persona offesa. La condotta era stata ritenuta aggravata ai sensi dell’art. 625, n. 7), cod. pen., in quanto la vettura si trovava parcheggiata in un luogo in cui doveva considerarsi esposta alla pubblica fede.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante, alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alle attenuanti generiche e alla conferma della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito che la presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, poiché tale sistema non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa. La ragione dell’aggravamento è data dalla volontà di apprestare una più energica tutela alle cose mobili lasciate dal possessore senza diretta e continua custodia, che possono essere più facilmente sottratte, e la vulnerabilità delle res non risulta attenuata dalla mera apposizione di impianti di controllo.

Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della corte territoriale che aveva negato la particolare tenuità del fatto, evidenziando la connotazione “reattiva” dell’atto vandalico, collegato ai rimproveri patiti dall’imputato. Tale atteggiamento vendicativo è stato considerato un indicatore negativo della personalità, idoneo a giustificare il diniego della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 1), cod. pen.

In relazione alle attenuanti generiche, il Collegio ha ribadito che la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi positivi, la cui assenza legittima il diniego. La corte territoriale aveva correttamente rilevato la presenza di precedenti penali e l’assenza di elementi positivi valutabili a favore dell’imputato.

In ordine alla recidiva, la Cassazione ha precisato che la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti, ma deve verificare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità sociale. Nel caso di specie, le due condanne irrevocabili per delitti dolosi, una delle quali per ricettazione, unitamente alle modalità della condotta, erano indicative di un atteggiamento ostile e dell’ingravescenza della pericolosità sociale.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 635 c.p.

Tutte le 118 sentenze sull'art. 635 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *